Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare previsto e punito dall'art. 570 c.p. sussiste anche se è dipeso dall'indole violenta dell'altro coniuge. Lo ha stabilito la Sesta sezione penale della Corte di Cassazione (sentenza n.10745/2011) occupandosi del caso di una donna che era andata via di casa da più di quattro anni abbandonando i suoi figli minori con cui non aveva stabilito più nessun contatto. La donna si era giustificata facendo notare che la sua condotta era dovuta al "timore in cui versava durante la convivenza con marito per l'indole violenta di quest'ultimo, da lei denunciato in precedenza per lesioni personali". La donna, dati i precedenti episodi di violenza, temeva seriamente un pregiudizio per la propria incolumità fisica. La Corte ha respinto il ricorso confermando la sentenza
impugnata dove i giudici di merito avevano ritenuto che la condotta della donna di totale disinteresse verso i figli, al punto di non aver avuto più neppure contatti telefonici con i minori, non poteva essere scusata facendo esclusivamente leva sulla paura per l'indole violenta del marito.

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