Dal Tribunale di Milano giungono importanti novità su elementi formali per proporre una class action, cioè un'azione collettiva contro un'impresa o la Pubblica Amministrazione. Le novità si trovano in un'ordinanza, depositata il 20 dicembre 2010, presso il Tribunale di Milano, causa RG 98/10, che ha ammesso in parte l'ammissibilità di un'azione collettiva contro un'azienda farmaceutica, in merito a un foglio illustrativo ritenuto ingannevole. Il punto più importante su cui è intervenuto il giudice, respingendo le rilevazioni della difesa sta nel fatto che è da considerarsi consumatore anche colui che acquista un prodotto in modo strumentale, cioè non per finalità connesse al consumo del bene stesso, ma anche solo per provarne l'irregolarità. Nel caso specifico, infatti, l'azienda aveva eccepito il fatto che il consumatore che aveva proposto l'azione collettiva altro non fosse che un avvocato dei consumatori, quindi, non avrebbe avuto la qualifica di consumatore, per potere avviare l'azione risarcitoria contro l'azienda. Il giudice, sebbene al momento solo per l'udienza preliminare, quindi, con le cautele connesse a una prima fase dell'azione giudiziaria, ha, invece, respinto quanto la difesa avesse eccepito, considerando il ricorrente un vero e proprio consumatore. Altro punto su cui è intervenuto il Tribunale riguarda la non possibilità di citare in giudizio un'azienda, per qualità relative a un bene commercializzato, non prodotto direttamente, ma da terzi.

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