Le vittime accertate della lentezza dei processi possono esperire lo strumento processuale del giudizio di ottemperanza per richiedere l'esecuzione del giudicato che condanna lo Stato ad indennizzarli. È questo il principio di diritto che emerge dalla lettura della sentenza n. 9541/10 con cui giudici di legittimità di secondo grado di Palazzo Spada hanno stabilito che in base all'art. 3 della “legge Pinto” (l.89/2001) il decreto di condanna a carico dello Stato ha “natura decisoria” in riferimento al diritto soggettivo leso per cui si richiede la condanna. Ha pertanto l'efficacia di giudicato e quindi titolo valido su cui basare il giudizio per l'esecuzione del giudicato (giudizio di ottemperanza) e con cui il cittadino può ottenere l'esecuzione della condanna al pagamento della somma di denaro disposta dal giudice. I questo caso, l'Amministrazione avrà 60 per adempiere che cominceranno a decorrere dalla ricezione della comunicazione in via amministrativa oppure dalla data della notifica della stessa sentenza del Consiglio di Stato.
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