Il datore di lavoro che ha sottoscritto un accordo per la corresponsione di un premio ai dipendenti non può poi recedere unilateralmente, neppure parzialmente, dall'obbligo a suo carico di corrisponderlo. E' quanto affermato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 23614/2010, precisando che "tra le erogazioni del datore di lavoro rientrano tutte le somme di denaro, a qualsiasi titolo anche diverso dallo stipendio e dalle voci previste dalla contrattazione collettiva, corrisposte ai dipendenti in maniera stabile e continuativa". Spiegano inoltre i Giudici di legittimità che la cessazione delle erogazioni integra, quando ciò non abbia una specifica giustificazione di carattere giuridico, una forma di inadempimento contrattuale che può essere totale o parziale. Nel caso di specie il datore di lavoro non aveva receduto dall'accordo originario ma ne aveva limitato la portata, dando così luogo ad un recesso parziale che comunque non può legittimare il mancato adempimento delle obbligazioni che derivavano dall'accordo stesso.

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