Cassazione: notizie non vere? Il diritto di rettifica non è a discrezione del direttore di un mezzo di informazione
Avv. Roberto Cataldi |

Cassazione: notizie non vere? Il diritto di rettifica non è a discrezione del direttore di un mezzo di informazione

In caso di pubblicazione di notizie non vere o che l'interessato ritiene "lesive dei propri diritti all'onore" il diritto di rettifica deve prevalere e non e' rimesso alla "discrezionale valutazione del direttore del mezzo di informazione". Lo ha stabilito la Corte di Cassazione spiegando che tale diritto "deve avere corso in tutti i casi in cui ne ricorrano i presupposti". La decisione fa riferimento al caso di un titolare di una casa di cura nei cui confronti era stata disposta la custodia cautelare in carcere con l'accusa di concussione. Il procedimento era stato poi archiviato ma durante l'inchiesta un quotidiano aveva dato notizia dei vari sviluppi giudiziari, negando la successiva richiesta di rettifica perchè anche se il procedimento penale era stato archiviato i fatti di cui si era dato notizia erano realmente avvenuti. Secondo la Cassazione (sentenza n.23835 della Terza sezione civile) "l'accertata liceita' della pubblicazione della notizia di cui si chiede la rettifica non fa venire meno l'obbligo di pubblicare la rettifica dell'interessato dovendo la verita' reale prevalere su quella putativa". Nei primi due gradi di giudizio il quotidiano aveva avuto ragione perchè secondo i giudici di merito "le pubblicazioni che si chiedeva di rettificare erano lecitamente avvenute".

Altre informazioni su questa sentenza

A modo di vedere del Tribunale e della Corte d'appello, doveva prevalere "l'interesse pubblico alla narrazione della vicenda" e quindi "la pubblicazione era giustificata dal diritto di cronaca". Il verdetto e' stato poi ribaltato dalla Suprema Corte che, accogliendo in parte il ricorso ha chiarito che "proprio il fatto che l'esercizio del diritto di cronaca puo' autorizzare la pubblicazione di vicende di cui non sia stata ancora accertata la completa corrispondenza al vero, impone di dare la piu' ampia possibilita' di espressione al diritto di rettifica dell'interessato, affinche' l'interesse pubblico alla conoscenza immediata dei fatti non venga a sacrificare ingiustamente ed oltre misura l'interesse individuale a che siano pubblicate solo le notizie incontestabilmente accertate come vere". Un ragionamento che per piazza Cavour ha ancora piu' valore poiche' "non si puo' escludere a priori che la tempestiva pubblicazione della rettifica avrebbe potuto limitare i danni conseguenti all'iniziale pubblicazione". In effetti, il titolare della clinica finita nell'inchiesta giudiziaria , chiedendo il risarcimento dei danni patiti per la pubblicazione di due articoli nell'aprile 1993 mai rettificati, aveva sostenuto che, a seguito delle vicende, i funzionari della Asl non avevano rinnovato la convenzione con la clinica che aveva visto ridurre la clientela con "rilevante calo del fatturato". Sara' ora la Corte d'appello di Napoli a stabilire il quantum per il risarcimento.


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