Con la sentenza n. 19636, la sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha stabilito che nelle cause tributarie di valore superiore a 2500 euro, la mancanza dell'assistenza tecnica determina l'inammissibilità del ricorso solo nel caso in cui la parte non ottemperi all'ordine del giudice di munirsi di assistenza tecnica. Il principio è stato messo per iscritto nella sentenza depositata il 16 settembre 2010 in circa una pagina di motivazione in cui i giudici hanno spiegato in particolare che “in virtù di un principio ripetutamente affermato dalla Cassazione (Cass. nn. 620 del 2006, 13208 del 2007, 18129 del 2009) infatti, “nelle controversie tributarie di valore superiore a lire 5.000.000 (ora E. 2582,28), per effetto dell'interpretazione adeguatrice degli artt. 12, comma quinto, e 18, commi terzo e quarto, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, fornita dalla Corte costituzionale con sentenza n. 189 del 2000, l'inammissibilità del ricorso presentato senza l'assistenza di un difensore abilitato può essere dichiarata soltanto qualora la parte privata non ottemperi, nel termine all'uopo fissato, all'ordine di munirsi di assistenza tecnica, impartitole dal presidente della commissione tributaria; costituendo l'assistenza tecnica una condizione di ammissibilità della domanda, detto ordine non può che provenire, con carattere di pregiudizialità, dal giudice di primo grado, e la mancata fissazione del relativo termine si traduce in un vizio attinente alla regolare instaurazione del contraddittorio. Pertanto, ha continuato a spiegare la Corte, “la riforma della dichiarazione d'inammissibilità da parte della commissione tributaria regionale non consente a quest'ultima di procedere direttamente all'esame del merito, ma impone, ai sensi dell'art. 59, comma primo, lettera b), del d.lgs. n. 546 del 1992, la rimessione della causa alla commissione provinciale, perché inviti il ricorrente a munirsi della prescritta assistenza tecnica, con declaratoria d'inammissibilità in caso d'inottemperanza”.
Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 19636/2010
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