La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con sentenza n. 3252/03, ha stabilito che l'istituto del cd. scorrimento della "graduatoria", che consente ai candidati idonei di divenire vincitori effettivi precludendo l'apertura di nuovi concorsi, presuppone necessariamente una decisione dell'amministrazione di coprire il posto. Tale decisione, peraltro, deve esprimere l'interesse concreto ed attuale dell'amministrazione di procedere alla sua copertura. La Corte ha altresì precisato che è legittimo il comportamento dell'amministrazione che decide di non coprire il posto vacante assumendo le risorse dall'esterno, qualora ritenga di poter far fronte alle esigenze organizzative mediante utilizzazione di personale interno. Sulla scorta di tali principi, i Giudici di Piazza Cavour hanno respinto il ricorso di un candidato che si era classificato al secondo posto in un concorso bandito per la copertura di un posto di "dirigente avvocatura" e che aveva chiesto di essere assunto dal momento che il posto del vincitore del concorso si era reso vacante.
La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con sentenza n. 3252/03
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