Con la sentenza n. 18043 la Corte di Cassazione ha stabilito che il procedimento instaurato per impugnare il rifiuto di asilo politico è valido anche in assenza dello straniero che lo richiede. Il principio è stato pronunciato dalla sesta sezione civile del Palazzaccio che, su ricorso dello straniero, cittadino del Burkina faso contro il Ministero dell'Interno, ha spiegato che “a seguito dell'indirizzo richiamato in relazione e relativo a fattispecie di procedimenti di cui all'art. 13 c. 8 e 30 c. 6 del d.lgs. 286/98 ritiene che anche nei procedimenti di impugnazione del diniego di protezione internazionale svoltisi innanzi al Tribunale ed alla Corte di Appello debba applicarsi il principio - (…) - per il quale in difetto di comparizione della parte interessata alla udienza di trattazione, la Corte del reclamo, verificata la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto, deve comunque decidere nel merito il reclamo restando esclusa alcuna pronunzia di improcedibilità, per “disinteresse” alla definizione o alcuna decisione di invio della trattazione”.
Con la sentenza n. 18043/2010, la Cassazione ha stabilito che il procedimento instaurato per impugnare il rifiuto di asilo politico è valido anche in assenza dello straniero che lo richiede
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