Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione (Sent. n. 11535/2009) ha stabilito che, in caso di richiesta di asilo politico, la valutazione dei presupposti spetta alle commissioni territoriali ad eccezione dell'apprezzamento politico circa le condizioni del paese di provenienza e il Questore può solo attuare quanto già deciso dalle commissioni. La Corte, nel caso di specie, ha quindi stabilito che "ritiene il Collegio che, pronunziando sul ricorso di (…) debba essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario a pronunziare sulla contestazione del diniego del Questore di (…) di concedere all'istante - in ipotesi subordinata rispetto alla concessione del permesso di soggiorno per ‘asilo' (negato con riguardo alla decisione negativa della Commissione Territoriale avente ad oggetto il preteso riconoscimento dello status di rifugiato, pronunzia impugnata innanzi al G.O.) - il permesso umanitario di cui all'art. 5 c. 6 del d.legs. n. 286 del 1998".
Gli Ermellini hanno poi concluso evidenziando che "se dunque al Questore, alla stregua delle norme del T.U. e del relativo regolamento di attuazione, applicabili al (…), compete una precisa e delimitata area di accertamento sulla base della declaratoria del diritto adottata dalla Commissione Territoriale e se da tal area esula alcuna discrezionalità, ne discende, inequivocabilmente, che il sindacata sulla spettanza della protezione e sull'adempimento del disposto relativo al suo riconoscimento spetta soltanto al giudice ordinario".

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