Mettere a disposizione di immigrati clandestini un appartamento in locazione non basta a configurare il reato di favoreggiamento della permanenza nel territorio dello Stato previsto dall'art. 12, comma quinto del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (286/1998). Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (Sentenza n. 27543/2010) spiegando che per potersi parlare di reato occorre dimostrare l'esistenza di un dolo specifico che é costituito "dal fine di trarre un ingiusto profitto dallo stato di illegalità dei cittadini stranieri, che si realizza quando l'agente, approfittando di tale stato, imponga condizioni particolarmente onerose ed esorbitanti". Sotto questo profilo concedere in locazione un immobile a un clandestino pur costituendo, dal punto di vista oggettivo, attività idonea ad integrare la condotta tipica del reato, "non necessariamente lo è dal punto di vista soggettivo". In sostanza se non si sono fatte richieste economiche eccessive il reato non sussiste.

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