La Suprema Corte di Cassazione sezione terza, con la sentenza n. 14069 dell'11 giugno 2010, è tornata sull'annoso problema delle dichiarazioni false e/o reticenti rese dall'assicurato all'assicuratore in occasione della conclusione del contratto ai fini della determinazione del consenso dell'assicuratore. In particolare, nel caso in cui una polizza preveda la copertura delle spese sostenute per il ricovero da malattia, secondo i giudici di legittimità, l'inesattezza o la reticenza di cui agli art. 1892 e 1893 cc, per le dichiarazioni rese dall'assicurato, non necessariamente presuppongono una consapevolezza, da parte dello stesso , di essere affetto da quella malattia che ha poi dato luogo al sinistro, fonte di obbligo risarcitorio. Secondo la Cassazione, che si è richiamata alla sentenza n. 13918 del 2005, ai fini della applicazione delle norme sopra citate, rileva qualsiasi circostanza sintomatica dello stato di salute del contraente che l'assicuratore abbia considerato potenzialmente rilevante ai fini della valutazione del rischio, domandandone, specificatamente, di esserne informato dall'assicurato, mediante la compilazione di apposito questionario. La semplice dichiarazione di aver compiuto gli esami di routine, a pare della Suprema Corte, può essere equiparata ad una dichiarazione non effettuata . Nel caso di specie il contraente aveva omesso di indicare in compimento di esami specifici effettuati, sia pur con esito negativo.
La Suprema Corte di Cassazione sezione terza, con la sentenza n. 14069 dell'11 giugno 2010, è tornata sull'annoso problema delle dichiarazioni false e/o reticenti rese dall'assicurato all'assicuratore
Articoli correlati
-
16-03-2016
La reticenza invalida la polizza sulla vita
Necessario indicare tutte le patologie influenti sul rischio anche se non elencate nel generico questionario anamnestico dell'assicurazione -
14-09-2020
Le dichiarazioni inesatte o reticenti nel contratto di assicurazione
Gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità in relazione alle dichiarazioni inesatte o reticenti nel contratto di assicurazione -
27-01-2022
Reticenza: significato e rilievo giuridico
La reticenza ossia il tacere informazioni di cui si è a conoscenza produce delle importanti conseguenze giuridiche in diversi settori del diritto -
02-05-2016
Assicurazioni: se il questionario è generico, l'assicurato può tacere la malattia
Non c'è malafede giacche è l'assicuratore a dover apprestare un quadro completo delle circostanze che intende conoscere -
In evidenza oggi
- Testamento olografo: la perizia grafologica da sola non basta
- Assegno bancario: chi firma deve pagare
- Separazioni: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
- Tlc su terreni con uso civico: sì al vincolo paesaggistico
- TFR, dal 1° luglio 2026 cambia tutto: come funziona la nuova adesione automatica ai fondi pensione
