Con la sentenza 15058 la sezione lavoro della Corte di Cassazione ha stabilito che il datore di lavoro può legittimamente rifiutare l'assunzione di un lavoratore disabile con qualifica che risulti “diversa”, ma anche un lavoratore con qualifica "simile" a quella richiesta, in mancanza un suo previo addestramento o tirocinio. Su ricorso proposto dal datore di lavoro (una società per azioni) la Corte, dopo aver precisato che il thema decidendum “impone di considerare la portata da assegnare al termine “qualifica” ha aggiunto che “la ratio – si legge nella parte in cui la Corte enuncia il principio di diritto ai sensi dell'art. 384 cpc - della L. 2 marzo 1999, n. 68, art. 9 che attribuisce al datore di lavoro la facoltà di indicare nella richiesta di avviamento la qualifica del lavoratore disabile da assumere a copertura dei posti riservati in un sistema di c.d. avviamento mirato va ravvisata nel consentire, mediante il riferimento ad una specifica qualifica, la indicazione delle prestazioni richieste dal datore di lavoro sotto il profilo qualitativo delle capacità tecnico-professionali di cui il lavoratore avviato deve essere provvisto, secondo la formale indicazione dell'atto di avviamento, al fine di una sua collocazione nell'organizzazione aziendale, che sia utile all'impresa e che nello atea tempo, per consentire l'espletamento delle mansioni per le quali lavoratore è stato assunto, non si traduca in una lesione della su professionalità e dignità”.
Con la sentenza 15058/2010 la sezione lavoro della Corte di Cassazione ha stabilito che il datore di lavoro può legittimamente rifiutare l'assunzione di un lavoratore disabile con qualifica che risulti “diversa”
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