Con la sentenza 20722, la quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha stabilito le riprese fatte dall'azienda su un lavoratore possono essere utilizzate se il lavoratore è sospettato di furto ma non possono essere fatte per attestare la qualità del lavoro. Come ha infatti spiegato la Cote, “le norme degli artt. 4 e 38 dello Statuto dei lavoratori tutelano la riservatezza del lavoratore nello svolgimento della sua attività, anche perché la sua libertà di comportamento contribuisce al risultato che con il lavoro assicura all'azienda. Perciò stesso, inversamente, la tutela della sua riservatezza si correla all'osservanza del proprio dovere di fedeltà”. Tuttavia “quando sul lavoratore addetto alla registrazione degli incassi si appuntino sospetti di infedeltà, i controlli attivati dal datore di lavoro risultano legittimi, in quanto il comportamento, in tal caso illecito e contrario al dovere di collaborazione, esulando dalla sua specifica attività, realizza un attentato al patrimonio dell'azienda. Pertanto la Corte ha riconosciuto la legittimità dei “controlli difensivi” in sede civile, per quanto concerne “i controlli diretti ad accertare condotte illecite del lavoratore”. Quindi “la finalità del controllo – ha concluso la Corte – a difesa del patrimonio aziendale non è da ritenersi sacrificata dalla norme dello Statuto dei lavoratori.
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