La Cassazione a sezioni unite con sentenza n. 11087 del 7 maggio 2010, superando le argomentazioni degli enti di riscossione, ha riconosciuto che il destinatario del preavviso di fermo ha un interesse specifico e diretto al controllo della legittimità sostanziale della pretesa che è alla base del preannunciato provvedimento cautelare. Nella massima si legge che Il preavviso di fermo per violazione del codice della strada è impugnabile dinanzi al giudice tributario. Esso riguarda una pretesa creditoria dell'ente pubblico di natura tributaria ed è impugnabile innanzi al giudice tributario, in quanto atto funzionale a portare a conoscenza del contribuente una determinata pretesa , rispetto alla quale sorge ex art.100 cpc l'interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva , a nulla rilevando che detto preavviso non compaia esplicitamente nell'elenco degli atti impugnabili contenuto nell'art.19 del dlgs 31 dicembre 1992 n. 546, in quanto tale elencazione va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della PA. La sentenza
in oggetto ribadisce la corretta impostazione che tiene distinte le obbligazioni di natura tributaria da quelle di natura extratributaria come possono essere quelle dovute a titolo di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada. Specifica che a nulla rileva che il preavviso non compaia esplicitamente nell'elenco degli atti impugnabili in quanto tale elencazione va interpretata in senso estensivo e precisa che Il destinatario del provvedimento di preavviso di fermo non deve aspettare l'effettività del provvedimento per agire in difesa dei suoi diritti; il destinatario del preavviso di fermo , sancisce la Cassazione, ha un interesse specifico e diretto al controllo della legittimità sostanziale della pretesa che è alla base del preannunciato provvedimento

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