Le Sezioni Unite civile della Corte di cassazione hanno stabilito che la notifica che viene fatta a persona diversa dal destinatario dell'atto anche se questo firma con una grafia che risulta illeggibile, è valida. Con la sentenza n. 9962, depositata il 27 aprile 2010, gli Ermellini risolvendo un contrasto giurisprudenziale, hanno precisato infatti che tale notifica non risulta nulla; come invece avevano ritenuto i giudici di merito. I giudici, sulla falsariga dell'ordinanza n. 14528 del 2009, hanno infatti stabilito che “se dall'avviso di ricevimento della notificazione effettuata ex art. 149 c.p.c a mezzo del servizio postale non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'art. 7, comma 2, della legge n. 890 del 1982, deve ritenersi che la sottoscrizione illeggibile apposta nello spazio riservato alla firma del ricevente sia stata vergata dallo stesso destinatario, la notificazione è valida, non risultando integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui alí art. 160 c.p. c.”
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