Avv. Roberto Cataldi |

Cassazione: scattano le manette per ufficiale giudiziario che ritarda notifiche

I funzionari che ostentano inerzia al lavoro possono finire sotto processo. L'avvertimento viene dalla Corte di Cassazione che con sentenza n. 8996/2010 ha chiarito che e' reato manifestare un "perdurante e patologico rifiuto di esercitare i doveri del proprio status e del proprio ufficio". E' stata così convalidata dalla Sesta sezione penale della Corte una condanna ad un anno di reclusione per rifiuto di atti d'ufficio e per interruzione di pubblico servizio nei confronti di un ufficiale giudiziario che, affermando di essere oberato dal lavoro aveva rifiutato di effettuare notifiche, facendole tal volta con ritardi di mesi o addirittura di anni. A nulla erano valsi i solleciti del dirigente giacchè l'ufficiale giudiziario continuava a ritardare le notifiche determinando ritardi alla giustizia. Il caso finiva in Tribunale e poi in Appello dove la Corte territoriale condannava l'ufficiale giudiziario a un anno di reclusione per i reati di cui agli artt. 328 e 340 del codice penale. Ricorrendo in Cassazione l'ufficiale giudiziario ha sostenuto che non era provato il danno alla giustizia e che in ogni caso era sommerso da una "enorme mole di lavoro con una drammatica carenza di personale". La Suprema Corte ha respinto il ricorso evidenziando che "il rifiuto di atti di ufficio non sanziona penalmente la generica negligenza o la scarsa sensibilita' istituzionale del pubblico ufficiale, ma il rifiuto consapevole di atti da adottarsi senza ritardo, per la tutela dei beni pubblici, rispetto ai quali gli sono state conferite proprio quelle funzioni".

Altre informzioni su questa sentenza

"E' del tutto evidente - spiega la Corte - l'irrilevanza degli accertati livelli di utile operosita' dell'imputata, delle sue caratteristiche di personalita', in termini di non alacrita', lentezza, scarsa organizzazione, posto che, quello che nella vicenda si e' verificato non e' il ritardo differenziale e da confronto, che in tutte le attivita' professionali intercorre tra persone di diversa dotazione psico fisica e corrispondente risultato di lavoro, ma un inammissibile, perdurante e patologico rifiuto di esercitare, in termini minimale, i doveri del proprio status e del proprio ufficio". Sotto questo profilo, spiega la Corte, "la soggettivita' dell'inadempiente pubblico ufficiale trova compiuta espressione appunto nell'ostentata e persistente inerzia, nonche' nella indifferenza ai richiami formali del dirigente e dell'autorita' giudiziaria, ai quali non si e' opposta alcuna giustificazione ragionevole che non fosse quella del 'comodo non fare' di cui vi e' sovrabbondante traccia nelle centinaia e centinaia di atti non notificati o con ritardi".


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