La Corte di Cassazione avverte tutti gli automobilisti sui rischi che si corrono ad ospitare a bordo della propria auto un passeggero che non vuole mettere le cinture. Secondo gli Ermellini bisona farlo scendere perchè in caso di incidente mortale scatta la condanna per omicidio colposo.
E la corte è stata categorica: bisogna pretendere che i trasportati indossino le cinture di sicurezza e a fronte di persone ostinate, bisogna farle scendere senza esitazione.
Nella sentenza (3585/2010) la Corte ricorda che chi è alla guida non può essere tollerante perchè e' "titolare di una posizione di garanzia" e deve quindi "prevedere e prevenire le altrui imprudenze e avventatezze".
L'obbligo di indossare le cintura, peraltro, ricorda la Corte, sussiste anche per chi è seduto nei sedili posteriori dell'auto.
Sulla scorta di queste considerazioni la suprema Corte ha confermato una condanna per omicidio colposo inflitta ad un automobilista che non aveva preteso dal passeggero che gli sedeva accanto di indossare le cinture. A seguito di un incidente il trasportato perdeva la vita e ciò è costato all'automobilista una condanna per il resto previsto e punito dall'art. 589 del codice penale.
Altre informazioni su questa sentenza
Come ricostruisce la sentenza della Quarta sezione penale, nell'agosto del 2002 l'imputato viaggiava sulla sua Renault
Laguna con a un amico seduto sul sedile posto al suo fianco ed un altro passeggero seduto sul sedile posteriore.
In prossimita' di una curva, la vettura sbandava sulla propria
destra, urtando contro un grosso masso e parzialmente ribaltandosi su
un fianco. A farne le spese, il passeggero che viaggiava al fianco
dell'autista che veniva sbalzato dal proprio sedile verso l'esterno,
decedendo dopo l'urto a causa di frattura cranica.
I giudici di merito non ravvisavano nessuno specifico addebito per la condotta di guida che veniva ritenuta "prudente e inferiore al limite massimo esistente nel tratto stradale interessato", ma individuavano quale "causa di morte" del trasportato il mancato allaccio della cintura di sicurezza.
Ne scaturiva una doppia condanna per omicidio colposo,
aggravato dalla violazione della normativa sulla circolazione
stradale. Inutile il ricorso in Cassazione volto a
dimostrare che non era stato provato l'accertamento sull'esortazione
dell'imputato al trasportato ad indossare la cintura e che, in ogni
caso, l'autista impegnato nella guida, poteva anche legittimamente non
essersi reso conto che l'amico non l'avesse indossata.
Difesa bocciata da piazza Cavour che, art. 172 del Cds alla
mano, ha ricordato che "il conducente di un veicolo e' tenuto, in base
ale regole della comune diligenza e prudenza, ad esigere che il
passeggero indossi la cintura di sicurezza e, in caso di sua
renitenza, anche a rifiutarne il trasporto" o in alternativa "ad
omettere l'intrapresa della marcia. Cio' - mette in chiaro la Suprema
Corte - a prescindere dall'obbligo e dalla sanzione a carico di chi
deve fare uso della cintura".
Quanto all'obiezione che chi guida non puo' occuparsi dei
passeggeri, gli 'ermellini' dicono che "la tesi non puo' essere
condivisa in quanto essa e' contrastata dal fondamentale principio
secondo cui la colpa altrui non elimina la propria". Insomma,
sintetizzano i giudici di Cassazione, "la condotta colposa della
vittima e' stato il fattore originante ma non esclusivo dell'evento,
giacche' anche il comportamento dell'imputato ha contribuito a
produrlo, non avendo egli imposto l'uso della misura idonea, e a sua
disposizione, a prevenirlo". Peraltro, conclude il relatore Claudio
D'Isa, "la cintura di sicurezza rappresenta la misura specificamente
deputata a prevenire conseguenze dannose alla persona in caso di
incidente stradale".