Per la custodia cautelare in carcere occorre applicare criteri non ipotetici. Secondo la Cassazione, il pericolo di reiterazione criminosa, nella testuale previsione di cui alla lett. c) comma 1 dell'art. 274 cod.proc.pen. deve assumere (come per tutti i pericula libertatis) carattere di concretezza, cioè connotarsi di effettività ed attualità, sicché resti autorizzata la prognosi di probabile accadimento della situazione compromissoria della tutela della collettività che la misura cautelare intende salvaguardare, non essendo quindi sufficiente all'applicazione della misura stessa l'astratta possibilità che l'indagato (o l'imputato) reiteri il delitto (Cassazione - Sezione Quinta Penale, Sentenza 25 febbraio 2003, n.9008/2003).
Articoli correlati
In evidenza oggi
- Patrocinio a spese dello Stato e riduzione compenso difensore irreperibile
- Patto di non concorrenza, corsi di formazione e tutela della professionalità del lavoratore
- Condominio: le spese straordinarie spettano al nudo proprietario
- Dl Giustizia 2026: nuovo esame avvocati
- Società in house enti locali: la pronuncia della Consulta





