Nel confermare la misura, i giudici ricordano quando può dirsi integrato il pericolo concreto e attuale di recidiva

di Valeria Zeppilli - La Corte di cassazione è recentemente tornata a parlare dei presupposti di applicabilità della misura cautelare della custodia in carcere: con la sentenza numero 29519/2017 del 13 giugno (qui sotto allegata) ha infatti ribadito l'orientamento consolidato che detta i criteri con i quali il giudice deve valutare il concreto e attuale pericolo di recidiva.

Pericolo concreto e attuale

In particolare, la concretezza postula che il pericolo di reiterazione del reato non possa essere ipotizzato in astratto ma debba essere valutato considerando elementi di fatto esistenti.

L'attualità, invece, si configura quando, una volta svolta una valutazione prognostica che tiene conto delle modalità del fatto, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale in cui quest'ultimo verrà a trovarsi in assenza di misure, la commissione di ulteriori reati risulti probabile anche se non imminente.

La vicenda

Nel caso di specie, così, è stato avvalorato il percorso argomentativo seguito dal Tribunale del riesame nel confermare l'ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere a un avvocato, indagato dei delitti di truffa aggravata continuata, di falso in atto pubblico aggravato e di autoriciclaggio.

Il legale, in particolare, era accusato di aver intascato oltre la metà del risarcimento spettante a una cliente a seguito di un sinistro stradale dopo averle mostrato una sentenza falsificata nella parte relativa alla liquidazione dei danni.

Per i giudici il pericolo concreto e attuale di recidiva era integrato nel caso di specie dalla professionalità nella condotta delittuosa e dall'abuso del rapporto di fiducia della cliente (idonei a escludere l'occasionalità del comportamento), oltre che dalla presenza di numerose pratiche di sinistri presso il Fondo di garanzia per le vittime della strada a nome dell'avvocato con caratteristiche simili a quello alla base del processo.

Corte di cassazione testo sentenza numero 29519/2017
Valeria Zeppilli

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