La Cassazione, con sentenza n. 21795/2009, ha riaffermato il proprio orientamento relativamente al principio di immutabilità della contestazione dell'addebito disciplinare mosso ai sensi dell'art. 7 della legge n. 300/1970. Viene preclusa al datore di lavoro la possibilità di licenziare per motivi diversi da quelli esplicitati nella lettera di contestazione, ma non vietato di considerare fatti non contestati, anche se verificatisi oltre un biennio prima del recesso, al fine della valutazione della complessiva gravità, sotto il profilo psicologico, delle inadempienze del lavoratore e della proporzionalità o meno del provvedimento sanzionatorio.
La Cassazione con sentenza n. 21795/2009 ha riaffermato il proprio orientamento
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