La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 23661/2009) ha stabilito che sono nulle le multe elevate nelle zone a traffico limitato il cui orario è stato esteso dal comune in occasione di festività o eventi senza che sia stato prima modificato il cartello all'ingresso della zona vietata.
Gli Ermellini hanno evidenziato che se la giunta comunale prolunga, in un determinato periodo dell'anno, l'orario della zona a traffico limitato, "il Comune deve darne idonea pubblicità, modificando la segnaletica posta all'ingresso dei varchi o in altri modi considerati dalla normativa equipollenti, in modo che l'utente sia adeguatamente informato del provvedimento; l'onere della prova al riguardo spetta all'autorità amministrativa, sicché, in difetto, non può essere affermata la responsabilità dell'opponente che sia transitato nella zona a traffico limitato facendo affidamento su un cartello stradale, posto all'ingresso del varco, che, con riguardo a quella fascia oraria, non ponga alcuna delimitazione né all'ingresso né alla circolazione”.
Articoli correlati
In evidenza oggi
- Mediazione condominiale, il giudice deve consentire la sanatoria
- Testamento olografo, per contestarlo serve l’azione di nullità
- Alzheimer in RSA, il TAR Lombardia ordina alla Regione di provvedere sulle tariffe
- Ricerca beni del debitore, niente compenso separato
- Furto aggravato se il dipendente ha solo la disponibilità materiale del denaro




