Incappa nella sanzione disciplinare il magistrato che ritardi oltre misura la partecipazione all'udienza. Lo hanno stabilito i giudici delle Sezioni Unite nella sentenza n.22585 pubblicata il 26 ottobre 2009. Nella fattispecie viene rigettato il ricorso del pm che, in assenza di legittimo impedimento a svolgere le proprie funzioni, non preavvisò l'ufficio del ritardo costringendo il collegio penale ad una lunga attesa ed il procuratore alla sostituzione con altri pm. Inoltre la ricorrente non si precipitò in aula neppure dopo l'intimazione del procuratore. Confermata la sanzione dell'ammonimento irrogata a mente dell'art. 2 D. Lgs 109/2006 dalla Sezione Disciplinare.
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Civilista e penalista, dedito in particolare
alla materia della responsabilità civile
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