Avv. Roberto Cataldi |

Consulenti del lavoro: professionista senza struttura non è soggetto a Irap

La Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro in un parere pubblicato sul sito www.consulentidellavoro.it ha chiarito che non sono soggetti all'ira par i professionisti che operano senza una propria struttura. Per questo nel caso in cui l'abbiano pagata per errore, avranno diritto a chiederne il rimborso. Nel parere si legge che "In assenza di presupposto impositivo i professionisti senza struttura hanno oramai consolidato un comportamento volto a non compilare il quadro Irap ovvero, nell'ipotesi piu' cauta, laddove l'assenza di struttura non sia del tutto pacifica, a compilare e determinare l'imposta, a versarla e a chiedere il rimborso all'Ufficio. Appare censurabile, invece, il comportamento di coloro che compilano il quadro Irap, determinano l'imposta e non la versano nel presupposto che la stessa non sia dovuta". La Fondazione precisa che "non vi sono indicazioni ufficiali da parte dell'Agenzia delle entrate circa il metodo da utilizzare per il recupero dell'Irap versata in acconto, laddove l'acconto medesimo non venga indicato nel quadro Irap posto che il medesimo non e' stato compilato". In pratica, spiegano i consulenti, ci si avvale di tre strade: "Indicare nel quadro RX il credito risultante dai modelli F24 versati a titolo di acconto, pur in assenza di compilazione del quadro Irap, e utilizzarlo in compensazione; effettuare una comunicazione, mediante l'apposito modello, all'ufficio dell'Agenzia delle entrate, con la quale si fa presente che con riferimento ai versamenti effettuati con i modelli F24 si e' incorso in un errore poiche' si e' indicato il codice Irap 3818 (primo acconto) e 3819 (acconti successivi o unico acconto), mentre il codice corretto e' un altro; effettuare una ordinaria richiesta di rimborso all'ufficio dell'Agenzia delle entrate, relativa all'Irap versata in acconto e non dovuta".

Altre informazioni su questo argomento

C'è anche un altro parere della Fondazione Studi che fornise un chiarimento anche sugli interessi per ritardato pagamento di imposte. Nel parere si dice che gli interessi maggiorativi dei tributi, ossia quelli di mora, sono deducibili nella stessa misura in cui lo sono i relativi tributi, "senza distinzione tra interessi dovuti per ritardata iscrizione a ruolo (frutto, e' evidente, di negligenza del contribuente) e interessi dovuti per prolungata rateazione (opportunita' concessa al contribuente in conformita' ad una norma di legge)". Il parere è corredato da riferimenti giurisprudenziali con l'indicazione di sentenze della Corte di Cassazione che, scrivono i Consulenti "ancor prima dell'entrata in vigore del Tuir (Testo unico delle imposte sui redditi, ndr), ha piu' volte affermato il principio secondo cui gli interessi per il tardivo pagamento delle imposte non rappresentano un accessorio dell'imposta, ma costituiscono autonomi effetti di un rapporto tributario che trova fondamento in un fatto ben preciso: il ritardo nella riscossione dell'imposta, successivo e distinto dall'originaria obbligazione tributaria".


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