La Corte di Cassazione (sentenza 16776/2009) ha ricordato che "non essendo richiesto, per la legittimità del licenziamento collettivo, la giusta causa od il giustificato motivo, l'effettiva garanzia per il lavoratore licenziato è proprio di tipo procedimentale, nel senso che il datore di lavoro è tenuto a comunicare i motivi che determinano la situazione di eccedenza, le ragioni per le quali ritiene di non potere adottare misure diverse atte a porre rimedio alla predetta situazione, il numero, la collocazione aziendale ed i profili personali del personale eccedente".
Per questo come spiega la Corte nella parte motiva della sentenza, "se il datore di lavoro omette di effettuare tale comunicazione ovvero pone in essere una comunicazione superficiale o incompleta che non consente al sindacato di effettuare alcun consapevole controllo sulle ragioni della programmata riduzione del personale, il licenziamento è inefficace".
Articoli correlati
In evidenza oggi
- Divisione giudiziale e documentazione urbanistico-edilizia
- Responsabilità del commercialista: cosa deve provare il cliente
- Varenne, l'ultimo Capitano: il cavallo atleta e il diritto che non sapevamo di avere
- Antiriciclaggio: il sistema si fa sostanziale, documentato e armonizzato
- Giudizio abbreviato: il Gup può integrare le prove necessarie



