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DISEGNO DI LEGGETITOLO I
PRINCÌPI DI COORDINAMENTO, OBIETTIVI DI FINANZA
PUBBLICA E
ARMONIZZAZIONE
DEI SISTEMI CONTABILI
Art. 1.
(Princìpi di coordinamento e ambito
di riferimento)
1. Ai sensi dell’articolo 117, primo comma, della Costituzione, ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica italiana, le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica secondo le modalità stabilite dalla presente legge e dai relativi decreti legislativi, sulla base dei principi fondamentali dell’armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica e ne condividono le conseguenti responsabilità.
2. Ai fini della presente legge, per amministrazioni
pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti individuati dall’lSTAT
sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti
comunitari.
3. La ricognizione delle amministrazioni
pubbliche di cui al comma 2 è operata annualmente dall’lSTAT con proprio
provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 31
luglio.
4. Le disposizioni recate dalla presente
legge e dai relativi decreti legislativi nonché dalle norme di attuazione del
federalismo fiscale costituiscono princìpi fondamentali del coordinamento della
finanza pubblica ai sensi degli articoli 117 e 119, secondo comma, della
Costituzione.
Art. 2.
(Delega al Governo per l’adeguamento
dei sistemi contabili)
1. Per consentire il perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche e dei relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica. I sistemi e dli schemi di cui al primo periodo sono raccordabili con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato al fine di consentire il consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione, gestione e rendicontazione dei conti delle amministrazione pubbliche;
b) riclassificazione,
ai fini del raccordo con quanto previsto alla lettera a), dei dati
contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche tenute al regime di
contabilità civilistica, mediante la definizione e la classificazione della
tassonomia delle procedure di trasformazione e trasferimento dei dati, dalla
contabilità economica a quella finanziaria e
viceversa;
c) adozione
di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la
classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti
comunitari al fine di rendere più trasparenti e significative le voci di
bilancio dirette all’attuazione delle politiche
pubbliche;
d)
affiancamento, ai fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di
un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale che si ispirino a
comuni criteri di
contabilizzazione;
e)
adozione di un bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le
proprie aziende e società partecipate, secondo uno schema tipo definito dal
Ministro dell’economia e delle finanze d’intesa con i Ministri interessati e la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e successive
modificazioni.
f)
definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e
riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie
comuni alle diverse amministrazioni individuati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, relativamente a quelli concernenti le regioni e le province
autonome e gli enti locali.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma l sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, affinché su di essi sia espresso il parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti. I decreti legislativi che comportino riflessi di ordine finanziario devono essere corredati della relazione tecnica di cui all’articolo 12, comma 3.
4. Gli schemi dei decreti legislativi relativi alle
regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali sono,
altresì, trasmessi per l’intesa alla Conferenza unificata di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni.
5. Ai fini della predisposizione dei
decreti legislativi di cui al comma 1 è istituito, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, senza oneri a carico della finanza pubblica, il
comitato per i princìpi contabili delle amministrazioni pubbliche, composto da
venti componenti, così suddivisi:
a) quattro rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, uno dei quali con funzioni di presidente, e un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell’interno, dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
b) un rappresentante
ciascuno per il Senato della Repubblica, la Camera dei deputati, come invitati
permanenti, e la Corte dei
conti;
c) un
rappresentate dell’Istituto nazionale di
statistica;
d) sei
rappresentanti degli enti territoriali, di cui tre designati dalla Conferenza
dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano,
uno dei quali per le autonomie speciali, uno designato dall’Unione delle
province d’Italia (UPI), uno dall’Associazione nazionale dei comuni italiani
(ANCI) e uno dall’Unione nazionale comuni, comunità, enti montani
(UNCEM);
e) tre
esperti in materia giuridico-contabile.
TITOLO Il
PROGRAMMAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA
Art. 3.
(Ciclo e strumenti della programmazione e di bilancio)
1. L’impostazione delle previsioni di entrata e di spesa dei bilanci delle amministrazioni pubbliche è ispirata al metodo della programmazione.
2. Gli strumenti della programmazione sono:
a) la relazione unificata sull’economia e la finanza pubblica, da presentare alle Camere entro il 15 aprile di ogni anno;
b) la Decisione quadro
in materia di finanza pubblica, da presentare alle Camere entro il 20
settembre;
c) il
disegno di legge finanziaria, da presentare alle Camere entro il 15 ottobre,
corredato di una Nota tecnico-illustrativa da inviare contestualmente alle
Camere;
d) il disegno
di legge di approvazione del bilancio dello Stato, da presentare alle Camere
entro il 15 ottobre;
e)
i provvedimenti collegati alla legge finanziaria, da presentare alle Camere
entro il 15 novembre;
f)
l’aggiornamento del Programma di stabilità, da presentare alla Commissione
europea secondo il calendario concordato in sede
europea;
g) gli
specifici strumenti di programmazione delle altre amministrazioni pubbliche
diverse dallo Stato.
3. I documenti di cui al comma 2, con esclusione di quelli di cui alla lettere b) ed g), sono presentati alle Camere dal Ministro dell’economia e delle finanze. Il documento di cui alla lettera b) è presentato alle Camere dal Governo per la sua approvazione.
Art. 4.
(Regole e strumenti per il coordinamento della finanza pubblica)
1. Le regioni e gli enti locali determinano gli obiettivi dei propri bilanci annuali e pluriennali in coerenza con gli obiettivi programmatici risultanti dalla Decisione di cui all’articolo 5.
2. Il coordinamento della finanza pubblica si realizza attraverso strumenti da individuare in sede di attuazione del federalismo fiscale in coerenza con i princìpi stabiliti dalla presente legge.
Art. 5.
(Decisione quadro di finanza pubblica)
1. La Decisione quadro di finanza pubblica contiene gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica per il triennio di riferimento e definisce gli obiettivi per ciascun livello di governo nel medesimo periodo.
2. Nella Decisione di cui al comma 1, oltre alla valutazione degli andamenti reali, degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi fissati nella medesima Decisione e nella Relazione di cui all’articolo 7, nonché della evoluzione economico-finanziaria internazionale, sono riportati:
a) i parametri economici essenziali utilizzati per le previsioni tendenziali;
b) le previsioni
tendenziali a legislazione vigente, basate sui parametri di cui alla lettera
a), dei flussi di entrata e di spesa del conto economico e di quelli del
fabbisogno di cassa delle amministrazioni pubbliche e, distintamente, di quelli
dell’amministrazione centrale, delle amministrazioni locali e degli Enti di
previdenza, con una indicazione di massima sui motivi degli scostamenti
registrati tra gli obiettivi fissati nella Decisione di cui al comma 1 e i
risultati conseguiti o in via di conseguimento. Sono inoltre indicate le
previsioni relative al debito delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso
e degli stessi settori;
c)
una indicazione di massima, accanto alle previsioni di cui alla lettera
b), delle risorse finanziarie necessarie a confermare normativamente, per
il periodo di riferimento del documento, gli impegni e gli interventi di
politica economica e di bilancio di settore adottati negli anni
precedenti;
d) le
previsioni tendenziali del saldo netto da finanziare, dell’indebitamento netto
delle amministrazioni pubbliche e del fabbisogno del settore statale e del
settore pubblico, con la disaggregazione delle entrate e delle spese, nonché i
corrispondenti obiettivi
programmatici;
e) gli
obiettivi per ciascun anno del triennio, indicati in rapporto al prodotto
interno lordo, per l’indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e per
l’amministrazione centrale, le amministrazioni locali e gli enti di previdenza,
al netto e al lordo degli interessi, con l’enucleazione della parte corrente,
quelli relativi al fabbisogno del settore statale e del settore pubblico, con
l’enucleazione della parte corrente, nonché quelli relativi al debito dei
settori indicati;
f)
l’articolazione della manovra necessaria per il conseguimento degli
obiettivi di cui alla lettera d) e alla lettera e), suddivisa per
i principali settori di intervento e livelli di governo, con indicazione di
eventuali provvedimenti collegati al disegno di legge finanziaria ciascuno dei
quali reca disposizioni omogenee per
materia;
g) le
previsioni in termini programmatici di cui alle lettere a), b) ed
e), tenuto conto della manovra di cui alla lettera f) per ciascun
anno del triennio.
3. Entro il 20 luglio sono inviate alla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, per il preventivo parere da esprimere entro il 10 settembre, le linee guida per la ripartizione degli obiettivi di cui al comma 2, lettera d), del presente articolo. Acquisito il parere, le linee guida sono trasmesse alle Camere.
4. Entro i termini stabiliti in sede comunitaria, il
Governo presenta agli organismi dell’Unione europea l’aggiornamento del
Programma di stabilità. ln caso di scostamento degli indicatori macroeconomici e
dei saldi di finanza pubblica da quelli contenuti nella Decisione di cui al
comma 1 precedentemente approvata, il Governo presenta in pari data alle Camere
una Relazione informativa che motiva, attraverso una adeguata documentazione, le
eventuali nuove previsioni degli indicatori macroeconomici e dei saldi di
finanza pubblica. Le nuove previsioni, se confermate in sede di programma di cui
all’articolo 3, comma 2, lettera f), dovranno dar luogo nella medesima
Relazione all’indicazione di massima degli interventi che il Governo intende
realizzare per conseguire gli obiettivi indicati con riferimento al Patto di
stabilità e crescita.
5. La Decisione di cui al comma
1 è accompagnata dalle relazioni programmatiche per ciascuna missione di spesa,
nonché da relazioni sulle sottostanti leggi pluriennali, delle quali sarà
particolarmente illustrato lo stato di attuazione. Per ciascuna legge
pluriennale di spesa in scadenza, il Ministro competente valuta se permangono le
ragioni che ne avevano giustificato l’adozione, tenuto anche conto dei nuovi
programmi da avviare. Di tale valutazione dà comunicazione alle Camere con il
disegno di legge di cui all’articolo 6, comma 2. Analoga dimostrazione deve
essere fornita per tutte le leggi di spesa pluriennale quando siano trascorsi
cinque anni dalla loro entrata in vigore.
6. Alle
relazioni di cui al comma 5 il Ministro dell’economia e delle finanze allega un
quadro riassuntivo di tutte le leggi di spesa a carattere pluriennale, con
indicazione per ciascuna legge degli eventuali rinnovi e della relativa
scadenza, delle somme complessivamente autorizzate, indicando quelle
effettivamente erogate e i relativi residui di ciascun anno, nonché delle somme
che restano ancora da erogare.
7. In apposita sezione
del quadro riassuntivo di cui al comma 6 è esposta, in allegato, la ricognizione
puntuale di tutti i contributi pluriennali iscritti sul bilancio dello Stato ai
sensi dell’articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
successive modificazioni, con specifica indicazione di quelli attivati, dello
stato di avanzamento delle opere da essi finanziate, del relativo costo
sostenuto e di quello da sostenere negli anni successivi. Sono altresì indicate
eventuali ulteriori risorse non statali che concorrono al finanziamento
dell’opera. I Ministeri competenti sono tenuti a comunicare al Ministero
dell’economia e delle finanze tutti i dati necessari alla predisposizione
dell’allegato di cui al presente comma. In caso di mancata comunicazione è
prevista una sanzione pecuniaria a carico del dirigente responsabile pari al 5
per cento della sua retribuzione di risultato.
Art. 6.
(Manovra di finanza pubblica)
1. Il disegno di legge finanziaria, il disegno di legge di bilancio e gli eventuali provvedimenti collegati compongono la manovra triennale di finanza pubblica. Essa contiene, per il triennio di riferimento, le misure qualitative e quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici indicati all’articolo 5, commi 1 e 2, della presente legge. Nel corso del periodo considerato dalla manovra, in caso di eventuali aggiornamenti degli obiettivi, conseguenti anche a cambiamenti delle condizioni economiche, la manovra annuale ridetermina gli interventi per gli anni successivi a quello in corso. Per gli anni successivi al triennio di riferimento, gli obiettivi sono fissati secondo le modalità di cui al predetto articolo 5.
2. La legge finanziaria dispone annualmente il quadro
di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e
provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze
previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari
agli obiettivi.
3. La legge finanziaria contiene
esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel
triennio considerato dal bilancio pluriennale. Essa non può contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. In particolare, essa
indica:
a) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni contabili pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle
aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti imposte dirette e
indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma,
dal 1º gennaio dell’anno cui essa si riferisce, nonché le correzioni delle
imposte conseguenti all’andamento
dell’inflazione;
c)
gli importi dei fondi speciali previsti dall’articolo 13 e le corrispondenti
tabelle;
d) gli
importi, in apposita tabella, delle singole autorizzazioni legislative di spesa
o di quote di esse, con le relative aggregazioni per programma e per missione,
sia di parte corrente sia di conto capitale, che sono rifinanziate, ridotte e
rimodulate per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale. Le
autorizzazioni di spesa di parte corrente che possono essere rifinanziate nella
tabella sono quelle di natura permanente la cui quantificazione è demandata alla
legge finanziaria ai sensi della legislazione vigente alla data di entrata in
vigore della presente
legge;
e) l’importo
complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio
pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, ai sensi
dell’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed
alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente da
pubbliche amministrazioni non compreso nel regime
contrattuale;
f) altre
regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge finanziaria dalle leggi
vigenti;
g) norme che
comportano aumenti di entrata o riduzioni di
spesa;
h) norme
recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui
all’articolo 12, comma
13;
i) eventuali norme
di coordinamento della finanza pubblica al fine di assicurare il concorso dei
vari livelli di governo al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica,
ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4, comma 2.
4. Per la spesa, le disposizioni normative del disegno di legge finanziaria sono articolate, di norma, per missione e indicano il programma cui si riferiscono.
5. Le nuove o maggiori spese disposte con la legge
finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese
medesime, sia correnti sia in conto capitale, incompatibili con le regole
determinate, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera f), nella
Decisione di cui all’articolo 5, come deliberato dal
Parlamento.
6. In allegato alla relazione al disegno
di legge finanziaria sono indicati i provvedimenti legislativi adottati nel
corso dell’esercizio ai sensi dell’articolo 12, comma 13, con i relativi effetti
finanziari, nonché le ulteriori misure correttive da adottare ai sensi del comma
3, lettera h), del presente articolo.
7. Il
disegno di legge finanziaria, fermo restando l’obbligo di cui all’articolo 12,
comma 3, è accompagnato dalla Nota tecnico-illustrativa di cui all’articolo 3,
comma 2, lettera c). La Nota è un documento conoscitivo di raccordo tra
il disegno di legge di bilancio presentato alle Camere e il conto economico
delle pubbliche amministrazioni, che espone i contenuti della manovra, i
relativi effetti sui saldi di finanza pubblica articolati nei vari settori di
intervento e i criteri utilizzati per la quantificazione degli stessi. Essa
contiene inoltre le previsioni del conto economico delle pubbliche
amministrazioni secondo lo schema di cui all’articolo 5, comma 2, lettera
b), del conto del settore statale e del settore pubblico integrate con
gli effetti della manovra di finanza pubblica per il triennio di
riferimento.
Art. 7.
(Relazione unificata sull’economia e
la finanza pubblica)
1. La Relazione unificata sull’economia e la finanza pubblica, contiene:
a) l’analisi dell’andamento dell’economia e dei conti pubblici nell’anno precedente e degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi indicati nella Decisione di cui all’articolo 5, secondo la stessa articolazione della medesima Decisione;
b) l’aggiornamento
delle previsioni macroeconomiche e dei conti pubblici per il periodo di
previsione della Decisione e, in caso di scostamento dagli obiettivi, le
eventuali misure correttive che il Governo intende
adottare;
c) le
indicazioni sul fabbisogno del settore statale e sulle correlate modalità di
copertura;
d) le
informazioni sui conti consuntivi delle aziende di servizi delle amministrazioni
pubbliche, di cui all’articolo 1, comma 2, nonché sui conti consolidati con i
risultati di gestione delle aziende partecipate delle stesse amministrazioni
pubbliche.
2. La Relazione di cui al comma 1, in particolare,
fornisce in apposita sezione le informazioni di dettaglio sui consuntivi e sulle
previsioni dei conti dei principali comparti di spesa, con particolare
riferimento a quelli relativi al pubblico impiego, alla protezione sociale e
alla sanità, nonché sul debito delle amministrazioni pubbliche e sul relativo
costo medio. Essa fornisce inoltre i dati relativi al settore statale secondo la
classificazione economica con particolare riferimento alle principali tipologie
di spesa, tra cui:
a)
redditi da lavoro dipendente distinti tra i comparti dei Ministeri, della
scuola, dei Corpi di polizia, delle Forze armate e altri;
b) consumi intermedi,
distinti in funzionamento dell’amministrazione, della difesa, della sicurezza e
altre spese per consumi
intermedi;
c)
trasferimenti correnti e in conto capitale, distinti per i principali
programmi.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze presenta alle Camere, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, in allegato alla Relazione di cui al presente articolo, un’unica relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo alla ricaduta occupazionale, alla coesione sociale e alla sostenibilità ambientale, nonché alla ripartizione territoriale degli interventi.
TITOLO III
MONITORAGGIO DEI CONTI PUBBLICI
Art. 8.
(Banca dati delle amministrazioni pubbliche)
1. A decorrere dall’esercizio successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all’articolo 2, comma 1, al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari per dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale, le amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, accessibile alle stesse amministrazioni pubbliche secondo modalità da stabilire con appositi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all’attuazione della presente legge.
2. L’acquisizione dei dati avviene sulla base di
schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, relativamente
agli enti territoriali. L’acquisizione dei dati potrà essere effettuata dal
Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato anche attraverso
l’interscambio di flussi informativi con altre amministrazioni pubbliche. Anche
la Banca d’Italia provvede ad inviare per via telematica al Ministero
dell’economia e delle finanze le informazioni necessarie al monitoraggio e al
consolidamento dei conti pubblici.
3. Per le finalità
di cui al comma 1 del presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2009. Ai relativi oneri si provvede mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista all’articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per
interventi strutturali di politica economica.
Art. 9.
(Monitoraggio dei conti pubblici)
1. In relazione alle esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, utilizzando i dati di cui al comma 1 dell’articolo 8, il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, provvede a:
a) consolidare le operazioni delle amministrazioni pubbliche sulla base degli elementi acquisiti con le modalità di cui alla presente legge e ai correlati decreti attuativi;
b) valutare la
coerenza dei bilanci di previsione delle amministrazioni pubbliche, consolidati
per sottosettori, con gli obiettivi di finanza pubblica indicati nella Decisione
di cui all’articolo 5;
c)
valutare la coerenza della evoluzione delle grandezze di finanza pubblica
nel corso della gestione con gli obiettivi di cui alla lettera b) e
verificare a consuntivo il conseguimento degli stessi
obiettivi;
d)
monitorare gli effetti finanziari delle misure previste dalla manovra di
bilancio e dei principali provvedimenti adottati in corso d’anno.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato pubblica mensilmente, entro il mese successivo a quello di riferimento, una relazione sui risultati dell’amministrazione centrale, con indicazioni settoriali sugli enti soggetti al Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), istituito ai sensi dell’articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
3. Entro il 31 maggio, il 15 ottobre e il 30 novembre
il Ministro dell’economia e delle finanze presenta alle Camere una relazione sui
risultati conseguiti, rispettivamente a tutto il primo, il secondo e il terzo
trimestre dell’anno, dalle amministrazioni pubbliche e l’eventuale aggiornamento
delle stime secondo l’articolazione prevista all’articolo 3, comma 2. La
relazione, presentata entro il 15 ottobre, riporta i risultati conseguiti dalle
gestioni di cassa del bilancio statale e della tesoreria nei primi sei mesi
dell’anno in corso, con relativo aggiornamento della stima annuale del
fabbisogno del settore statale e delle relative forme di copertura. Nella
relazione sono anche esposte informazioni sulla consistenza dei residui alla
fine dell’esercizio precedente del bilancio dello Stato, sulla loro struttura
per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di
smaltimento, in base alla classificazione economica e funzionale. In apposito
allegato a ciascuna relazione trimestrale è riportato lo stato di attuazione dei
programmi di spesa delle amministrazioni centrali.
4.
Gli enti di previdenza, le regioni e le province autonome, le province, i
comuni, le comunità montane, le università statali, le aziende sanitarie ed
ospedaliere, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le
autorità portuali, gli enti parchi nazionali, gli enti di ricerca e gli altri
enti pubblici non economici trasmettono alla Ragioneria generale dello Stato i
dati trimestrali della gestione di cassa dei loro bilanci entro il giorno 20 dei
mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre del trimestre di riferimento secondo
lo schema tipo dei prospetti determinati con decreto del Ministro dell’economia,
e delle finanze.
5. Le province, i comuni, le
comunità montane, le università statali e le aziende sanitarie ed ospedaliere
inviano i prospetti trimestrali dei flussi di cassa alle Ragionerie territoriali
dello Stato competenti.
6. Agli adempimenti relativi
alla trasmissione dei dati trimestrali di cassa, le province, i comuni e le
comunità montane provvedono tramite i propri tesorieri sulla base dei dati
desunti dai conti correnti di tesoreria da questi intrattenuti con le
amministrazioni interessate. Nei confronti dei tesorieri inadempienti su
denuncia del direttore della Ragioneria provinciale dello Stato, le
amministrazioni potranno procedere alla risoluzione del contratto in
corso.
7. In relazione all’avvio a regime della
rilevazione SIOPE, gli enti di cui al comma 5 non sono più tenuti agli
adempimenti relativi alla trasmissione dei dati trimestrali di cassa, secondo
modalità e tempi definiti con decreti del Ministro dell’economia e delle
finanze.
8. Gli enti di cui al comma 5 che non
adempiono regolarmente agli obblighi di cui ai precedenti commi non possono
effettuare prelevamenti dai conti aperti presso la tesoreria dello Stato. La
sanzione si applica anche agli enti inadempienti al
SIOPE.
9. In allegato alle relazioni di cui al comma
3 sono indicate le amministrazioni inadempienti rispetto alle disposizioni di
cui al comma 4. Tali amministrazioni non possono effettuare prelevamenti dai
conti aperti presso la tesoreria dello Stato e ricevere versamenti a carico del
bilancio dello Stato per la durata dell’inadempimento stesso.
Art. 10.
(Disposizioni speciali e transitorie per il monitoraggio dei conti pubblici)
1. Nelle more della realizzazione della banca dati di cui all’articolo 8, per le finalità di monitoraggio e controllo dei conti pubblici, le amministrazioni pubbliche, nonché gli altri enti e società per i quali è comunque previsto l’invio dei bilanci alle amministrazioni vigilanti, sono tenuti all’invio telematico alla Ragioneria generale dello Stato dei dati relativi ai bilanci di previsione, alle relative variazioni e ai conti consuntivi, nonché tutte le informazioni necessarie alle verifiche di cui all’articolo 9 sulla base di schemi e modalità indicati con determina del Ragioniere Generale dello Stato. Dalle disposizioni del presente comma sono esclusi gli enti e organismi pubblici territoriali e loro associazioni, nonché gli enti ed organismi dagli stessi vigilati.
2. A decorrere dalla data di pubblicazione della determina del Ragioniere generale dello Stato, non trovano più applicazione le modalità di cui all’articolo 32 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
Art. 11.
(Potenziamento del monitoraggio attraverso attività revisori e sindaci)
1. Al fine di dare attuazione alle prioritarie esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, di cui all’articolo 9, funzionali alla tutela dell’unità economica della Repubblica, ove non già prevista dalla normativa vigente, è assicurata la presenza di un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze nei collegi di revisione o sindacali delle amministrazioni pubbliche con esclusione degli enti e organismi pubblici territoriali e degli enti ed organismi da quest’ultimi vigilati, fermo restando il numero dei componenti del collegio.
2. Al fine di assicurare, ai sensi dell’articolo 117,
terzo comma, della Costituzione, il coordinamento della finanza pubblica nonché
il monitoraggio della situazione economico-finanziaria del Servizio sanitario
nazionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano
con propria legge la composizione numerica e i requisiti professionali del
collegio sindacale delle aziende sanitarie, delle aziende ospedaliere, delle
aziende ospedaliero-universitarie e degli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico, assicurando comunque, ove non
già previsto dalla normativa vigente, la presenza di un rappresentante del
Ministero dell’economia e delle finanze.
3. Le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 acquistano efficacia all’atto del rinnovo del
collegio dei revisori o del collegio sindacale
interessati.
4. I collegi di cui ai commi 1 e 2
devono riferire, nei verbali relativi alle verifiche effettuate, circa
l’osservanza degli adempimenti previsti dalla presente legge e da direttive
emanate dalle amministrazioni vigilanti.
TITOLO IV
LA COPERTURA DELLE LEGGI
Art. 12.
(Copertura finanziaria delle leggi)
1. In attuazione dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia, da redigere secondo i criteri di cui al comma 11, per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. La copertura finanziaria delle leggi che importino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità:
a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall’articolo 13, restando precluso sia l’utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l’utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;
b) mediante riduzione
di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove dette autorizzazioni
fossero affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria
statale, si procede alla contestuale iscrizione nello stato di previsione della
entrata delle risorse da utilizzare come
copertura;
c) mediante
modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni
caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri attraverso l’utilizzo dei
proventi derivanti dalla dismissione di beni immobili ovvero dai condoni fiscali
e contributivi.
2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l’adozione dei relativi decreti legislativi. Gli oneri recati dai decreti legislativi, non quantificabili al momento dell’approvazione della legge di delega, trovano copertura nei medesimi decreti o in norme contenute in altre leggi. Qualora la legge di delega comporti l’adozione di più norme onerose, anche in decreti legislativi aventi effetti di segno opposto, il complesso dei mezzi di copertura è individuato nel primo decreto legislativo adottato. Tale decreto è corredato di una relazione tecnica, di cui al comma 3, che dà conto degli effetti finanziari complessivi derivanti dall’esercizio della delega.
3. I disegni di legge, gli schemi di decreto
legislativo, gli emendamenti di iniziativa governativa e del relatore che
comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati di una relazione
tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero
dell’economia e delle finanze sulla quantificazione delle entrate e degli oneri
recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la
specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri
annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto
capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale
e dell’onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Nella
relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le
loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare
secondo le norme di cui ai regolamenti
parlamentari.
4. Nel definire la copertura
finanziaria dei provvedimenti legislativi, qualora siano prevedibili specifici e
rilevanti effetti sugli andamenti tendenziali del fabbisogno del settore
pubblico e dell’indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche
amministrazioni, il Ministero dell’economia e delle finanze fornisce i relativi
elementi di valutazione nella relazione tecnica di cui al comma 3 del presente
articolo, con specifico riferimento agli effetti che le innovazioni hanno sugli
andamenti tendenziali e ai criteri per la quantificazione e alla compensazione
di tali effetti sul fabbisogno del settore pubblico e sull’indebitamento netto
delle pubbliche amministrazioni.
5. Le Commissioni
parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al
comma 3 per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame ai
fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi
recati.
6. I disegni di legge di iniziativa regionale
e del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) devono essere
corredati, a cura dei proponenti, di una relazione tecnica formulata secondo le
modalità di cui al comma 3.
7. Per le disposizioni
legislative in materia pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui
al comma 3 contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno
decennali, riferite all’andamento delle variabili collegate ai soggetti
beneficiari e al comparto di riferimento. Per le disposizioni legislative in
materia di pubblico impiego, la relazione contiene i dati sul numero dei
destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne
conseguono fino alla loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni
con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici
omologabili. In particolare per il comparto scuola sono essere indicati anche le
ipotesi demografiche e di flussi migratori assunte per l’elaborazione delle
previsioni della popolazione scolastica, nonché ogni altro elemento utile per la
verifica delle quantificazioni. Per le disposizioni legislative recanti oneri a
carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma
2, la relazione riporta la valutazione espressa dagli enti interessati. Per le
disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione
tecnica riporta i dati e gli elementi idonei a suffragare l’ipotesi di
invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso
l’indicazione dell’entità delle risorse già esistenti e delle somme già
stanziate in bilancio, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni
medesime. La relazione tecnica fornisce altresì i dati e gli elementi idonei a
consentire la verifica della congruità della clausola di salvaguardia di cui al
comma l sulla base dei requisiti indicati dal comma
12.
8. La relazione tecnica di cui ai commi 3 e 5 è
aggiornata all’atto del passaggio dell’esame del provvedimento tra i due rami
del Parlamento.
9. Ogni quattro mesi la Corte dei
conti trasmette alla Camere una relazione sulla tipologia delle coperture
adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di
quantificazione degli oneri. La Corte riferisce, inoltre, su richiesta delle
Commissioni parlamentari competenti, con le modalità previste dai regolamenti
parlamentari, sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie dei decreti
legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di
delega.
10. Le disposizioni che comportano nuove o
maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente
autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del
Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, è accertato
l’avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti
espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla
data di pubblicazione del decreto per l’anno in corso alla medesima
data.
11. Per le amministrazioni dello Stato, il
Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie
territoriali, dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni
di cui al comma 10. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli
organi interni di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti
di vigilanza e segnalazione alle Camere e al Ministero dell’economia e delle
finanze.
12. La clausola di salvaguardia di cui al
comma 1 deve essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure di
riduzione delle spese o di aumenti di entrata, con esclusione del ricorso ai
fondi di riserva, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi
scostamenti rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della
copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di apposito monitoraggio, il
Ministro dell’economia e delle finanze adotta, sentito il Ministro competente,
le misure indicate nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere con
apposita relazione. La relazione espone le cause che hanno determinato gli
scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per
la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette
leggi.
13. Il Ministro dell’economia e delle finanze
può altresì promuovere la procedura di cui al comma 12 allorché riscontri che
l’attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica e può assumere le conseguenti iniziative legislative. La
medesima procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi
giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della
normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.
Art. 13.
(Fondi speciali)
1. La legge finanziaria prevede gli importi dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale ed in particolare di quelli correlati al perseguimento degli obiettivi indicati nella Decisione di cui all’articolo 5. In tabelle allegate alla legge finanziaria sono indicate, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, le somme destinate alla copertura dei predetti provvedimenti legislativi ripartiti per Ministeri. Nella relazione illustrativa del disegno di legge finanziaria, con apposite note, sono indicati i singoli provvedimenti legislativi che motivano lo stanziamento proposto per ciascun Ministero. l fondi speciali di cui al presente comma sono iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze in appositi fondi la cui riduzione, ai fini della integrazione per competenza e cassa di programmi esistenti o di nuovi programmi, può avvenire solo dopo la pubblicazione dei provvedimenti legislativi che li utilizzano.
2. Le disposizioni contenute nei provvedimenti
legislativi di iniziativa governativa che prevedono l’incremento o la riduzione
di stanziamenti di bilancio indicano anche le missioni di spesa e i relativi
programmi interessati.
3. Le quote dei fondi di cui
al presente articolo non possono essere utilizzate per destinazioni diverse da
quelle previste nelle relative tabelle per la copertura finanziaria di
provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 77, secondo comma, della
Costituzione, salvo che essi riguardino spese di primo intervento per
fronteggiare calamità naturali o improrogabili esigenze connesse alla tutela
della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza
economico-finanziaria.
4. Le quote dei fondi speciali
di parte corrente e, se non corrispondono a progetti di legge già approvati da
un ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non utilizzate entro l’anno
cui si riferiscono, costituiscono economie di bilancio. Nel caso di spese
corrispondenti ad obblighi internazionali, ovvero ad obbligazioni risultanti dai
contratti o dai provvedimenti di cui all’articolo 6, comma 3 lettera e),
la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo il
termine di scadenza dell’esercizio a cui si riferisce purché il provvedimento
risulti presentato alle Camere entro l’anno ed entri in vigore entro il termine
di scadenza dell’anno successivo. Le economie di spesa da utilizzare a tal fine
nell’esercizio successivo formano oggetto di appositi elenchi trasmessi alle
Camere a cura del Ministro dell’economia e delle finanze entro il 25 gennaio;
detti elenchi vengono allegati al conto consuntivo del Ministero dell’ecomonia e
delle finanze. In tal caso, le nuove o maggiori spese derivanti dal
perfezionamento dei relativi provvedimenti legislativi sono comunque iscritte
nel bilancio dell’esercizio nel corso del quale entrano in vigore i
provvedimenti stessi e sono portate in aumento dei limiti dei saldi previsti dal
citato articolo 6, comma 3, lettera b).
Art. 14.
(Leggi con oneri a carico dei bilanci
degli enti del settore
pubblico)
1. Le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell’onere stesso e l’indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali.
2. Ai sensi dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, le regioni sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite. A tal fine utilizzano le metodologie di copertura previste dall’articolo 12.
TITOLO V
IL BILANCIO DELLO STATO
Capo I
BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO
Art. 15.
(Anno finanziario)
1. La gestione finanziaria dello Stato si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e cassa.
2. L’unità temporale della gestione è l’anno finanziario che comincia il 10 gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
Art. 16.
(Bilancio di previsione)
1. Il disegno di legge del bilancio annuale di previsione è formato sulla base della legislazione vigente, tenuto conto dei parametri indicati, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera a), nella Decisione di cui al medesimo articolo 5.
2. Il disegno di legge del bilancio di previsione
espone per l’entrata e per la spesa le unità di voto determinate con riferimento
rispettivamente alla tipologia di entrata e ad aree omogenee di attività. Per la
spesa, le unità di voto sono costituite dai programmi quali aggregati diretti al
perseguimento degli obiettivi definiti nell’ambito delle missioni. Le missioni
rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con
la spesa da ciascun Ministero. La realizzazione di ciascun programma è affidata
ad un unico centro di responsabilità
amministrativa.
3. In
relazione ad ogni singola unità di voto sono indicati:
a) l’ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell’esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
b) l’ammontare delle
entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare
nell’anno cui il bilancio si
riferisce;
c) le
previsioni delle entrate e delle spese relative al secondo e terzo anno del
bilancio triennale;
d)
l’ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si
prevede di pagare nell’anno cui il bilancio si riferisce, senza distinzione fra
operazioni in conto competenza ed in conto residui. Si intendono per incassate
le somme versate in Tesoreria e per pagate le somme erogate dalla Tesoreria.
4. Nell’ambito delle dotazioni previste in relazione a ciascun programma di cui al comma 2 sono distinte le spese correnti, con indicazione delle spese di personale, e le spese d’investimento, con indicazione delle acquisizioni di attività finanziarie. Nell’ambito del programma è inoltre indicata la quota delle spese inderogabili e la quota di spese non inderogabili.
5. Formano oggetto di approvazione parlamentare solo
le previsioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 3.
Le previsioni di spesa di cui alle lettere b) e d) costituiscono,
rispettivamente, i limiti per le autorizzazioni di impegno e di pagamento. Con
appositi riassunti a corredo di ciascuno stato di previsione della spesa, le
dotazioni relative ad ogni programma sono riepilogate secondo l’analisi
economica e funzionale, con il raccordo con il sistema di contabilità nazionale
per i conti del settore della pubblica
amministrazione.
6. Il bilancio di previsione,
oggetto di un unico disegno di legge, è costituito dallo stato di previsione
dell’entrata, dagli stati di previsione della spesa distinti per Ministeri, con
le allegate appendici dei bilanci delle amministrazioni autonome, e dal quadro
generale riassuntivo con riferimento al triennio.
7.
Ciascuno stato di previsione riporta:
a) la nota preliminare, che si colloca all’interno del ciclo di pianificazione strategica e costituisce il punto di raccordo tra quest’ultima e la previsione di bilancio. Essa illustra il quadro di riferimento in cui l’amministrazione si trova ad operare e indica le priorità politiche e gli obiettivi che le amministrazioni intendono conseguire in termini di livello dei servizi e di interventi, in coerenza con il programma generale dell’azione di Governo. A tal fine la nota individua, con la disaggregazione per capitolo, le risorse dirette a realizzare i predetti obiettivi e riporta gli indicatori di efficienza e di efficacia per la misurazione del grado di raggiungimento degli stessi coerenti con quelli di cui all’articolo 2, comma 2, lettera f). La nota illustra, inoltre, i criteri di formulazione delle previsioni di spesa, con riguardo in particolare alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, nonché i criteri per la previsione delle entrate relative alle principali imposte e tasse. Per le entrate essa specifica, per ciascun titolo, la quota non avente carattere ricorrente e quella avente carattere ricorrente, nonché gli effetti connessi alle disposizioni normative introdotte nell’esercizio recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, con l’indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti;
b) in apposito allegato conoscitivo relativo alla spesa, il budget economico della relativa amministrazione. Il budget riporta i costi previsti dai centri di costo dell’amministrazione distinti per programmi e per natura e il prospetto di riconciliazione al fine di collegare le previsioni economiche a quelle finanziarie.
8. Con il progetto di bilancio, nel rispetto dell’invarianza dei saldi di finanza pubblica, possono essere proposte variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie di ciascun programma di una stessa missione, fatta eccezione per le spese corrispondenti ad oneri inderogabili. Resta precluso l’utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti. In apposito allegato a ciascuno stato di previsione della spesa sono esposte le autorizzazioni legislative ed i relativi importi di pertinenza per ciascun programma con distinzione di quelle concernenti oneri inderogabili e quelle relative ad altre spese. Nel medesimo allegato sono altresì indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propone la modifica e il corrispondente importo.
9. Le modifiche apportate al bilancio nel corso della
discussione parlamentare formano oggetto di apposita nota di
variazioni.
10. Il Ministro dell’economia e delle
finanze presenta alle Cameere una relazione, allegata al disegno di legge di
approvazione del bilancio di previsione, con motivata indicazione programmatica
sulla destinazione alle aree depresse del territorio nazionale, di cui
all’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 febbraio 1995,
n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e alle aree destinatarie
degli interventi di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
in conformità della normativa comunitaria, nonché alle aree montane, delle spese
di investimento iscritte negli stati di previsione dei singoli Ministeri per gli
interventi di rispettiva competenza nell’ammontare totale e suddiviso per
regioni.
11. In apposito allegato a ciascuno stato di
previsione della spesa sono esposte, per unità di voto, le risorse destinate
alle aree previste dal comma 10, relativamente alle spese correnti per il
personale in attività di servizio e per trasferimenti, nonché per tutte le spese
in conto capitale, con esclusione delle erogazioni per finalità non
produttive.
12. In apposito allegato a ciascuno stato
di previsione della spesa sono esposte, per programmi, le risorse destinate alle
singole realtà regionali distinte tra spese correnti e spese in conto
capitale.
13. L’approvazione dello stato di
previsione dell’entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa e dei
totali generali della spesa nonché del quadro generale riassuntivo è disposta,
nell’ordine, con distinti articoli del disegno di legge, con riferimento sia
alle dotazioni di competenza sia a quelle di
cassa.
14. L’approvazione dei fondi previsti dagli
articoli 21, 22, 23, e 24 è disposta con apposite
norme.
15. Con apposita norma della legge che approva
il bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito, in relazione alla
indicazione del fabbisogno del settore statale, effettuata ai sensi
dell’articolo 5, comma, 2 lettera e), l’importo massimo di emissione di
titoli dello Stato, in Italia e all’estero, al netto di quelli da
rimborsare.
16. Alla data di entrata in vigore della
legge di bilancio, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
d’intesa con le amministrazioni interessate, le unità di voto sono ripartite in
capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione. Entro dieci giorni
dalla pubblicazione della legge di bilancio i Ministri assegnano le risorse ai
dirigenti generali responsabili della gestione. Viene altresì data informazione
del raccordo tra il bilancio di previsione dello Stato approvato e il sistema di
contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica
amministrazione.
Art. 17.
(Bilancio pluriennale)
1. Il bilancio pluriennale di previsione è elaborato in termini di competenza dal Ministro dell’economia e delle finanze, in coerenza con gli obiettivi indicati nella Decisione di cui all’articolo 5, e copre un periodo di tre anni. Il bilancio pluriennale, redatto in base alla legislazione vigente per missioni e programmi, in termini di competenza e di cassa, espone separatamente:
a) l’andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione vigente – bilancio pluriennale a legislazione vigente –;
b) le previsioni sull’andamento delle entrate e delle spese tenendo conto degli effetti degli interventi programmati nella Decisione di cui all’articolo 5 – bilancio pluriennale programmatico –.
2. Il bilancio pluriennale di cui al comma 1 è integrato con gli effetti della legge finanziaria e degli eventuali provvedimenti collegati alla manovra di bilancio già approvati.
Art. 18.
(Formazione del bilancio)
1. In sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione, tenuto conto delle istruzioni fornite annualmente con apposita circolare dal Ministero dell’economia e delle finanze, i Ministri indicano, anche sulla base delle proposte dei dirigenti responsabili della gestione dei programmi, gli obiettivi di ciascun Dicastero e quantificano le risorse necessarie per il loro raggiungimento anche mediante proposte di rimodulazione delle stesse risorse tra programmi appartenenti alla medesima missione di spesa. Le proposte sono formulate sulla base della legislazione vigente.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze valuta
successivamente la congruità e la coerenza tra gli obiettivi perseguiti da
ciascun Ministro e le risorse richieste per la loro realizzazione, tenendo anche
conto dello stato di attuazione dei programmi in corso e dei risultati
conseguiti negli anni precedenti in termini di efficacia e di efficienza della
spesa. A tal fine il Ministro dell’economia e delle finanze tiene conto anche
delle relazioni sullo stato della spesa di cui all’articolo 3, comma 69, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, del Rapporto di cui all’articolo 30, comma 2,
della presente legge, e dei risultati dell’attività di analisi e revisione della
spesa di cui all’articolo 34 della medesima legge.
3.
Gli schemi degli stati di previsione di entrata e di spesa, verificati in base a
quanto previsto al comma 2, formano il disegno di legge di approvazione del
bilancio a legislazione vigente predisposto dal Ministro dell’economia e delle
finanze.
4. La legge di bilancio è formata apportando
al disegno di legge di cui al comma 3 le variazioni determinate dalla legge
finanziaria e dagli eventuali provvedimenti collegati.
Art. 19.
(Integrità, universalità ed unità del bilancio)
1. I criteri dell’integrità, dell’universalità e dell’unità del bilancio dello Stato costituiscono profili attuativi dell’articolo 81 della Costituzione.
2. Sulla base del criterio dell’integrità, tutte le
entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e
di altre eventuali spese ad esse connesse. Parimenti, tutte le spese devono
essere iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle
correlative entrate.
3. Sulla base dei criteri
dell’universalità e dell’unità, è vietato gestire fondi al di fuori del
bilancio, ad eccezione dei casi consentiti e regolati dalla legge di riordino
complessivo della materia.
4. È vietata altresì
l’assegnazione di qualsiasi provento per spese o erogazioni speciali, salvo i
proventi e le quote di proventi riscossi per conto di enti, le oblazioni e
simili, fatte a scopo determinato.
5. Restano valide
le disposizioni legislative che prevedono la riassegnazione ai capitoli di spesa
di particolari entrate.
Capo II
LE ENTRATE E LE SPESE DELLO STATO
Art. 20.
(Classificazione delle entrate e delle spese)
1. Le entrate dello Stato sono ripartite in:
a) titoli, a seconda che siano di natura tributaria, extratributaria o che provengano dall’alienazione e dall’ammortamento di beni patrimoniali, dalla riscossione di crediti o dall’accensione di prestiti;
b) ricorrenti e non
ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia
prevista a regime ovvero limitata ad uno o più
esercizi;
c)
tipologia, ai fini dell’approvazione parlamentare e dell’accertamento dei
cespiti;
d) categorie,
secondo la natura dei
cespiti;
e) capitoli,
eventualmente suddivisi in articoli secondo il rispettivo oggetto, ai fini della
rendicontazione.
2. Le spese dello Stato sono ripartite
in:
a) missioni, che
individuano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la
spesa pubblica;
b) programmi, ai fini
dell’approvazione parlamentare. I programmi sono suddivisi in macroaggregati per
spese di funzionamento, per interventi, per oneri comuni di parte corrente, per
investimenti e per oneri comuni in conto capitale. In autonome previsioni è
esposto il rimborso di passività
finanziarie;
c)
capitoli, secondo l’oggetto della spesa. I capitoli costituiscono le unità
elementari ai fini della gestione e della rendicontazione e possono essere
ripartiti in articoli e classificati secondo il contenuto economico e
funzionale.
3. La classificazione economica e quella funzionale si conformano ai criteri adottati in contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione.
4. In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze è presentato un quadro contabile da cui risultino:
a) le categorie in cui viene classificata la spesa di bilancio secondo l’analisi economica;
b) le funzioni-obiettivo di primo e secondo livello in cui viene ripartita la spesa secondo l’analisi funzionale. La classificazione economica e quella funzionale si conformano ai criteri adottati in contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione.
5. In appendice al quadro contabile di cui al comma 4, appositi prospetti danno dimostrazione degli eventuali incroci tra i diversi criteri di ripartizione.
6. La numerazione delle unità di voto, delle
categorie e dei capitoli può essere anche discontinua in relazione alle
necessità della codificazione.
7. Nel quadro generale
riassuntivo, con riferimento sia alle dotazioni di competenza sia a quelle di
cassa, è data distinta indicazione:
a) del risultato differenziale tra il totale delle entrate tributarie ed extratributarie ed il totale delle spese correnti («risparmio pubblico»);
b) del risultato
differenziale tra tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni riguardanti
le partecipazioni azionarie ed i conferimenti, nonché la concessione e la
riscossione di crediti e l’accensione e rimborso di prestiti («indebitamento o
accrescimento
netto»);
c) del
risultato differenziale delle operazioni finali, rappresentate da tutte le
entrate e da tutte le spese, escluse le operazioni di accensione e di rimborso
di prestiti («saldo netto da finanziare o da
impiegare»);
d) del
risultato differenziale fra il totale delle entrate finali e il totale delle
spese («ricorso al mercato»).
Art. 21.
(Fondo di riserva per le spese obbligatorie)
1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito, nella parte corrente, un «fondo di riserva per le spese obbligatorie» la cui dotazione è determinata, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
2. Con decreti del Ministro dell’economia e delle
finanze, da registrare alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo
ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza sia di cassa dei
competenti capitoli le somme necessarie per aumentare gli stanziamenti di spesa
aventi carattere obbligatorio.
3. Allo stato di
previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze è allegato
l’elenco dei capitoli di cui al comma 2, da approvare, con apposito articolo,
con la legge di approvazione del bilancio.
Art. 22.
(Fondi speciali per la reiscrizione
in bilancio di residui passivi
perenti
delle spese correnti e in conto capitale)
1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze sono istituiti, nella parte corrente e nella parte in conto capitale, rispettivamente, un «fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa» e un «fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa», le cui dotazioni sono determinate, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
2. Il trasferimento di somme dai fondi di cui al comma 1 e la loro corrispondente iscrizione ai capitoli di bilancio hanno luogo mediante decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, da registrarsi alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che quelle di cassa dei capitoli interessati.
Art. 23.
(Fondo di riserva per le spese impreviste)
1. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito, nella parte corrente, un «fondo di riserva per le spese impreviste» per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui all’articolo 21 e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità.
2. Il trasferimento di somme dal fondo di cui al
comma 1 e la loro corrispondente iscrizione ai capitoli di bilancio hanno luogo
mediante decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, da registrare alla
Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza sia quelle di cassa
dei capitoli interessati.
3. Allo stato di previsione
della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze è allegato un elenco da
approvare, con apposito articolo, con la legge di approvazione del bilancio,
delle spese per le quali si può esercitare la facoltà di cui al comma
2.
4. Alla legge di approvazione del rendiconto
generale dello Stato è allegato un elenco dei decreti di cui al comma 2, con le
indicazioni dei motivi per i quali si è proceduto ai prelevamenti dal fondo di
cui al presente articolo.
Art. 24.
(Fondo di riserva per le autorizzazioni
di cassa)
1. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un «fondo di riserva per l’integrazione delle autorizzazioni di cassa» il cui stanziamento è annualmente determinato, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, da comunicare alla Corte dei conti, sono trasferite dal fondo di cui al comma 1 ed iscritte in aumento delle autorizzazioni di cassa dei capitoli iscritti negli stati di previsione delle amministrazioni statali, le somme necessarie a provvedere ad eventuali deficienze delle dotazioni dei capitoli medesimi, ritenute compatibili con gli obiettivi di finanza pubblica.
Art. 25.
(Leggi di spesa pluriennale e a carattere permanente)
1. Le leggi pluriennali di spesa in conto capitale quantificano la spesa complessiva, l’onere per competenza relativo al primo anno di applicazione, nonché le quote di competenza attribuite a ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale; la legge finanziaria può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale, nei limiti dell’autorizzazione complessiva ai sensi dell’articolo 6, comma 3, lettera d).
2. Le amministrazioni e gli enti pubblici possono
stipulare contratti o comunque assumere impegni nei limiti dell’intera somma
indicata dalle leggi di cui al comma 1 ovvero nei limiti indicati nella legge
finanziaria. I relativi pagamenti devono, comunque, essere contenuti nei limiti
delle autorizzazioni annuali di bilancio.
3. Le leggi
di spesa che autorizzano l’iscrizione in bilancio di contributi pluriennali
stabiliscono anche, qualora la natura degli interventi lo richieda, le relative
modalità di utilizzo, mediante:
a) autorizzazione concessa al beneficiario, a valere sul contributo stesso, a stipulare operazioni di mutui con istituti di credito il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato. In tal caso il debito si intende assunto dallo Stato che provvede, attraverso specifica delega del beneficiario medesimo, ad erogare il contributo direttamente all’istituto di credito;
b) spesa ripartita da erogare al beneficiario secondo le cadenze temporali stabilite dalla legge.
4. Nel caso si proceda all’utilizzo dei contributi pluriennali secondo le modalità di cui al comma 3, lettera a), al momento dell’attivazione dell’operazione le amministrazioni che erogano il contributo sono tenute a comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria generale dello Stato il piano di ammortamento del mutuo con distinta indicazione della quota capitale e della quota interessi. Sulla base di tale comunicazione il Ministero procede a suddividere il contributo tra le spese per interessi passivi e il rimborso di passività finanziarie.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche
a tutti i contributi pluriennali iscritti in bilancio per i quali siano già
state attivate in tutto o in parte le relative operazioni di
mutuo.
6. Le leggi di spesa a carattere permanente
quantificano l’onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel
bilancio pluriennale. Esse, nel caso in cui si tratti di spesa obbligatoria,
indicano altresì l’onere a regime e la relativa copertura finanziaria. Nel caso
in cui l’onere a regime è superiore a quello indicato per il terzo anno del
triennio di riferimento, la copertura segue il profilo temporale
dell’onere.
7. Il disegno di legge finanziaria
indica, in apposito allegato, per ciascuna legge di spesa pluriennale di cui
all’articolo 6, comma 3, lettera d), i residui di stanziamento in essere
al 30 giugno dell’anno in corso e, ove siano previsti versamenti in conti
correnti o contabilità speciali di tesoreria, le giacenze in essere alla
medesima data.
8. Il Governo è delegato ad adottare,
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza,
l’efficienza e l’efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in
conto capitale destinati alla realizzazione di opere
pubbliche.
9. I decreti legislativi di cui al comma 1
sono emanati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) introduzione della valutazione nella fase di pianificazione delle opere al fine di consentire procedure di confronto e selezione dei progetti e definizione delle priorità;
b) predisposizione da
parte del Ministero competente di linee guida obbligatorie e standardizzate per
la valutazione degli
investimenti;
c)
garanzia di indipendenza e professionalità dei valutatori anche attraverso
l’utilizzo di competenze interne agli organismi di valutazione esistenti, con il
ricorso a competenze esterne solo qualora manchino adeguate professionalità e
per valutazioni particolarmente
complesse;
d)
potenziamento e sistematicità della valutazione ex post sull’efficacia e
sull’utilità degli interventi infrastrutturali, rendendo pubblici gli
scostamenti rispetto alle valutazioni ex
ante;
e)
separazione del finanziamento dei progetti da quello delle opere attraverso
la costituzione di due appositi fondi. Al «fondo progetti» si accede a seguito
dell’esito positivo della procedura di valutazione tecnico-economica degli studi
di fattibilità; al «fondo opere» si accede solo dopo il completamento della
progettazione
definitiva;
f)
adozione di regole trasparenti per le informazioni relative al finanziamento
e ai costi delle opere; previsione dell’invio di relazioni annuali alle Camere e
procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere e dei singoli
interventi con particolare riferimento ai costi complessivi sostenuti e ai
risultati ottenuti;
g)
previsione di un sistema di verifica per l’utilizzo dei finanziamenti nei
tempi previsti con automatico del finanziamento in caso di mancato avvio delle
opere entro i termini stabiliti.
Art. 26.
(Garanzie statali)
1. In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze sono elencate le garanzie principali e sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti o altri soggetti.
Art. 27.
(Esercizio provvisorio)
1. L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
2. Durante l’esercizio provvisorio, la gestione del
bilancio è consentita per tanti dodicesimi della spesa prevista da ciascun
capitolo quanti sono i mesi dell’esercizio provvisorio, ovvero nei limiti della
maggiore spesa necessaria, qualora si tratti di spesa obbligatoria e non
suscettibile di impegni o di pagamenti frazionati in
dodicesimi.
3. Le limitazioni di cui al comma 2 si
intendono riferite sia alle autorizzazioni di impegno sia a quelle di
pagamento.
Art. 28.
(Assestamento e variazioni di bilancio)
1. Ogni anno il Ministro dell’economia e delle finanze può presentare alle Camere, ove ne ricorrano le condizioni, un disegno di legge ai fini dell’assestamento delle previsioni di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell’esercizio scaduto il 31 dicembre precedente.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato a provvedere alle variazioni di bilancio occorrenti per
l’applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla
presentazione del bilancio di previsione indicando, per ciascun capitolo, sia le
dotazioni di competenza sia di cassa.
3. Con il
provvedimento di cui al comma l possono essere proposte variazioni compensative
tra le dotazioni finanziarie relative a programmi di una stessa missione con le
modalità indicate dall’articolo 16, comma 8.
4.
Nel rispetto dell’invarianza dei saldi di finanza pubblica, con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze possono essere adottate variazioni
compensative tra le dotazioni finanziarie interne a ciascun programma, fatta
eccezione per le spese corrispondenti ad oneri inderogabili, su proposta dei
Ministri competenti. Resta precluso l’utilizzo degli stanziamenti di spesa in
conto capitale per finanziare spese correnti.
Art. 29.
(Impegni)
1. I dirigenti, nell’ambito delle attribuzioni ad essi demandate per legge, impegnano ed ordinano le spese nei limiti delle risorse assegnate in bilancio. Restano ferme le disposizioni speciali che attribuiscono la competenza a disporre impegni e ordini di spesa ad Organi costituzionali dello Stato dotati di autonomia contabile.
2. Formano impegni sugli stanziamenti di competenza
le sole somme dovute dallo Stato a seguito di obbligazioni giuridicamente
perfezionate.
3. Gli impegni assunti possono
riferirsi soltanto all’esercizio in corso.
4. Previo
assenso del Ministero dell’economia e delle finanze, per le spese correnti
possono essere assunti impegni estesi a carico di esercizi successivi, nei
limiti delle risorse stanziate nel bilancio pluriennale a legislazione vigente,
ove ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi, e quando si
tratti di spese continuative e ricorrenti, se l’amministrazione ne riconosca la
necessità o la convenienza.
5. Le spese per stipendi
ed altri assegni fissi equivalenti, pensioni ed assegni congeneri sono imputate
alla competenza del bilancio dell’anno finanziario in cui vengono disposti i
relativi pagamenti.
6. Per gli impegni di spesa in
conto capitale che prevedano opere o interventi ripartiti in più esercizi si
applicano le disposizioni dell’articolo 25, comma
2.
7. Alla chiusura dell’esercizio finanziario il 31
dicembre, nessuno impegno può essere assunto a carico dell’esercizio scaduto.
Gli uffici centrali del bilancio e le Ragionerie territoriali dello Stato per le
spese decentrate si astengono dal ricevere atti di impegno che dovessero
pervenire dopo tale data, fatti salvi quelli direttamente conseguenti
all’applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nell’ultimo
quadrimestre dell’anno.
Capo III
IL RENDICONTO GENERALE
DELLO STATO
Art. 30.
(Risultanze della gestione)
1. Il Ministro dell’economia e delle finanze presenta alle Camere, entro il mese di giugno, il rendiconto generale dell’esercizio scaduto il 31 dicembre dell’anno precedente. Il relativo disegno di legge è corredato di apposita nota preliminare generale.
2. Al rendiconto di cui al comma 1 è allegato per
ciascuna amministrazione un rapporto che, in coerenza con le indicazioni
contenute nella nota preliminare allegata al bilancio di previsione, espone lo
stato di attuazione dei programmi e i risultati conseguiti, anche con
riferimento allo scenario socio-economico, alle priorità politiche, agli
obiettivi e agli indicatori di efficienza e di efficacia utilizzati per la
misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi stessi, motivandone gli
eventuali scostamenti. Gli indicatori di efficienza e di efficacia adottati si
adeguano alle metodologie stabilite nel decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui all’articolo 2, comma 2, lettera
f).
3. I regolamenti parlamentari stabiliscono
le modalità e la tempistica del controllo, da parte delle Commissioni
parlamentari competenti per materia, dello stato di attuazione dei programmi e
delle relative risorse finanziarie.
Art. 31.
(Elementi del conto del bilancio e
del conto del patrimonio)
1. I risultati della gestione dell’anno finanziario sono riassunti e dimostrati nel rendiconto generale dello Stato costituito da due distinte parti:
a) conto del bilancio;
b) conto generale del patrimonio a valore.
2. Il conto del bilancio, in relazione alla
classificazione del bilancio,
comprende:
a) le
entrate di competenza dell’anno, accertate, riscosse o rimaste da
riscuotere;
b) le spese di
competenza dell’anno, impegnate, pagate o rimaste da
pagare;
c) la gestione
dei residui attivi e passivi degli esercizi
anteriori;
d) le somme
versate in tesoreria e quelle pagate per ciascun capitolo del bilancio
distintamente in conto competenza e in conto
residui;
e) il conto
totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all’esercizio
successivo.
3. Il conto generale del patrimonio
comprende:
a) le
attività e le passività finanziarie e patrimoniali con le variazioni derivanti
dalla gestione del bilancio e quelle verificatesi per qualsiasi altra causa;
b) la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale.
4. Il conto generale del patrimonio è corredato del conto del dare ed avere relativo al servizio di tesoreria statale, con allegati il movimento generale di cassa e la situazione del Tesoro e la situazione dei debiti e crediti di tesoreria.
5. In apposito allegato conoscitivo, sono illustrati
per ciascun Ministero i costi da essi sostenuti. Tali costi sono esposti
distintamente per programma e per natura unitamente ad un prospetto di
riconciliazione che collega le rilevazioni economiche a quelle
finanziarie.
6. Il disegno di legge di cui al comma 1
contiene inoltre, in apposito allegato, l’illustrazione delle risultanze delle
spese relative ai programmi aventi natura o contenuti ambientali, allo scopo di
evidenziare le risorse impiegate per finalità di valorizzazione, tutela,
conservazione, ripristino e utilizzo sostenibile del patrimonio naturale. A tal
fine, le amministrazioni interessate forniscono al Ministero dell’economia e
delle finanze le informazioni necessarie secondo gli schemi contabili e le
modalità di rappresentazione stabilite con determina del Ragioniere generale
dello Stato.
7. Il Ministro dell’economia e delle
finanze, nella gestione delle spese, provvede ad assicurare adeguati controlli
anche a carattere economico-finanziario.
Art. 32.
(Parificazione del rendiconto)
1. Al termine dell’anno finanziario ciascun Ministero, per cura del direttore della competente ragioneria, compila il conto del bilancio ed il conto del patrimonio relativi alla propria amministrazione.
2. I conti di cui al comma 1 sono trasmessi al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria generale dello Stato entro il 30 aprile successivo al termine dell’anno finanziario e, non più tardi del 31 maggio, il Ministro dell’economia e delle finanze, per cura del capo del Dipartimento di cui al presente comma, trasmette alla Corte dei conti il rendiconto generale dell’esercizio scaduto.
Art. 33.
(Presentazione del rendiconto)
1. La Corte dei conti, parificato il rendiconto generale, lo trasmette al Ministro dell’economia e delle finanze per la successiva presentazione alle Camere.
Capo IV
COMPLETAMENTO DELLA RIFORMA
DEL BILANCIO DELLO STATO
Art. 34.
(Delega al Governo per il completamento della riforma del bilancio dello Stato e adozione del metodo della programmazione triennale delle risorse)
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per consentire il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato e la programmazione delle risorse assicurandone una maggiore certezza, trasparenza e flessibilità.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 dovranno essere ispirati ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) introduzione della programmazione triennale delle risorse e degli obiettivi delle amministrazioni centrali e individuazione di metodologie comuni di definizione degli indicatori di performance coerenti con quelle di cui all’articolo 2, comma 2, lettera f);
b) introduzione di
criteri e modalità per la fissazione di limiti per le spese non inderogabili del
bilancio dello Stato. I predetti limiti, individuati in via di massima in sede
di Decisione di cui all’articolo 5 e adottati con la successiva legge di
bilancio, dovranno essere coerenti con la programmazione triennale delle
risorse;
c) adozione,
in coerenza con i limiti di spesa stabiliti, di accordi triennali tra il
Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri Ministri, in cui vengono
concordati i tempi e gli obiettivi da conseguire nel
triennio;
d)
illustrazione di un programma di revisione annuale della spesa finalizzato alla
verifica dei risultati intermedi raggiunti rispetto agli obiettivi di cui alla
lettera c), alla modulazione delle dotazioni di bilancio tra i diversi
programmi e alla verifica dell’efficacia della manovra di bilancio sulle
missioni di spesa, all’interno delle note preliminari di cui all’articolo 16,
comma 7;
e)
costituzione di nuclei di valutazione e analisi della spesa composti da
rappresentanti del Ministero dell’economia – Dipartimento Ragioneria generale
dello Stato e dei Ministeri di spesa ai fini del supporto alla verifica dei
risultati raggiunti e delle eventuali proposte di rimodulazione delle risorse
finanziarie tra i diversi programmi di spesa da presentare ai sensi
dell’articolo 18;
f)
previsione della possibilità di prorogare di un ulteriore anno i termini di
conservazione dei residui passivi relativi a spese in conto capitale, su
proposta adeguatamente motivata dei Ministeri competenti che illustri lo stato
di attuazione dei programmi di spesa e le cause che determinano la necessità di
uno slittamento dei relativi tempi di
attuazione;
g)
adozione, anche ai fini gestionali, delle azioni quali componenti del programma
e unità elementari del bilancio dello Stato affiancate da un piano dei conti
integrato;
h)
revisione delle leggi di finanziamento dei programmi di spesa ai fini di una
loro razionalizzazione e accorpamento in modo rendere più semplice e trasparente
il collegamento con il relativo
programma;
i)
razionalizzazione dei fondi di riserva e speciali iscritti sul bilancio dello
Stato;
l) eliminazione
del disegno di legge di assestamento delle previsioni del bilancio dello Stato e
riordino delle norme che autorizzano provvedimenti di variazione al bilancio in
corso d’anno;
m)
adeguamento della normativa di contabilità pubblica nel senso del passaggio,
nella predisposizione del bilancio annuale di previsione e degli altri documenti
contabili, da una redazione in termini di competenza e cassa a una redazione in
termini di sola cassa, con separata ed analitica evidenziazione conoscitiva
delle corrispondenti previsioni di competenza finanziaria ed economica con
riferimento al sistema di contabilità nazionale per i conti del settore della
pubblica
amministrazione;
n)
previsione di un regime transitorio, avente durata massima di due anni, per
consentire l’attuazione della nuova disciplina di cui alla lettera m),
l’assorbimento dell’ammontare dei residui e l’adeguamento delle procedure di
entrata e di spesa;
o)
soppressione dei programmi di spesa quantitativamente non rilevanti sulla base
di criteri da definire con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze;
p)
riattribuzione tra i Ministeri competenti delle risorse finanziarie iscritte sul
bilancio dello Stato finalizzate al raggiungi mento di obiettivi rientranti nei
relativi compiti
istituzionali;
q)
affiancamento, ai fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un
sistema di contabilità economico-patrimoniale funzionai e alla verifica dei
risultati conseguiti dalle
amministrazioni;
r)
revisione del rendiconto generale dello Stato e della relativa struttura in
coerenza con quella del bilancio di previsione in modo da consentire la verifica
dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi
programmati;
s)
predisposizione, da parte delle Amministrazioni competenti da allegare al
rendiconto di apposite relazioni sui tempi e sullo stato di attuazione dei
programmi, sugli obiettivi raggiunti e sulle relative risorse utilizzate e non,
anche con riferimento all’ammontare dei residui
accertati;
t)
introduzione di un conto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato o correnti
finalizzato alla gestione e valorizzazione degli
attivi;
u) revisione
del conto riassuntivo del tesoro allo scopo di garantire maggiore chiarezza e
significatività delle informazioni in esso contenute attraverso l’integrazione
dei dati contabili del bilancio dello Stato e quelli della
tesoreria;
v)
affidamento di ciascun programma ad un unico centro di responsabilità
amministrativa.
TITOLO VI
TESORERIA DEGLI ENTI PUBBLICI
E PROGRAMMAZIONE DEI FLUSSI
DI CASSA
Art. 35.
(Definizione dei saldi di cassa)
1. Il saldo di cassa del settore statale è il risultato del consolidamento tra flussi di cassa del bilancio dello Stato e della Tesoreria statale. Esso esprime il fabbisogno da finanziare attraverso emissioni di titoli di Stato ed altri strumenti a breve e lungo termine.
2. Il saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche
è il risultato del consolidamento dei flussi di cassa fra i diversi
sottosettori.
3. Con decreto del Ministero
dell’economia e finanze sono definiti, in coerenza con le regole internazionali,
gli aggregati sottostanti i menzionati saldi e i criteri metodologici per il
calcolo degli stessi.
Art. 36.
(Tesoreria degli enti pubblici)
1. In materia di Tesoreria unica, per gli enti ed organismi pubblici restano ferme le disposizioni contenute nella legge 29 ottobre 1984, n. 720.
Art. 37.
(Programmazione finanziaria)
1. Ai fini dell’efficiente gestione del debito, le amministrazioni statali presentano, entro il 31 dicembre, una previsione dell’evoluzione attesa dei flussi di cassa per l’anno seguente con relativo aggiornamento mensile entro il 10 di ciascun mese, sulla base di uno schema definito con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
2. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sono individuate le cadenze giornaliere per l’effettuazione di pagamenti di natura ricorrente e le modalità di attuazione del comma 1.
Art. 38.
(Modifiche alla disciplina dei conti
intrattenuti dal Tesoro
per la
gestione delle disponibilità liquide)
1. All’articolo 5, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: «Il Ministero dell’economia e delle finanze e la Banca d’Italia stabiliscono mediante convenzione le condizioni di tenuta del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d’Italia per il servizio di tesoreria e dei conti ad esso assimilabili ed il saldo massimo su cui la Banca d’Italia corrisponde un tasso di interesse, commisurato a parametri di mercato monetario. Con successivo decreto del Ministro, sulla base di criteri di trasparenza, efficienza e competitività, sono stabilite le modalità di movimentazione della liquidità e di selezione delle controparti».
2. La convenzione di cui all’articolo 5, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è stipulata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Fino al momento della data di entrata in vigore
della convenzione, ai sensi del comma 2 del presente articolo, la remunerazione
del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d’Italia per il servizio di
tesoreria, avverrà secondo le modalità ed i termini previsti dal citato articolo
5, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 398 del 2003, nel testo vigente prima della data di entrata
in vigore della presente legge. Nel periodo transitorio restano ferme le
disposizioni previste all’articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 31
ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre
2002, e all’articolo 4, terzo comma, del decreto ministeriale 6 giugno 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2003: «Modalità
per l’informatizzazione degli ordini di prelevamento dei fondi dai conti
correnti di tesoreria centrale», relative alla remunerazione dei conti
assimilabili al conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d’Italia per il
servizio di tesoreria.
4. All’articolo 46 del decreto
del citato testo unico di cui al Presidente della Repubblica n. 393 del
2003, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Sulle giacenze del
Fondo la Banca d’Italia corrisponde semestralmente un tasso pari a quello del
conto denominato: “Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria“.
(L)».
5. Con decreto del Ministero dell’economia e
delle finanze sono definiti modalità e criteri di contabilizzazione delle
operazioni disciplinate dalle disposizioni di cui al presente articolo.
Art. 39.
(Ricorso al mercato delle
pubbliche amministrazioni)
1. Nei contratti stipulati per operazioni finanziarie che costituiscono quale debitore un’amministrazione pubblica è inserita apposita clausola che prevede, a carico degli istituti finanziatori, l’obbligo di comunicare in via telematica, al massimo entro dieci giorni dalla stipula, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, all’ISTAT ed alla Banca d’Italia, l’avvenuto perfezionamento dell’operazione finanziaria, con indicazione della data e dell’ammontare della stessa, del relativo piano delle erogazioni e del piano di ammortamento distintamente per quota capitale e quota interessi, ove disponibile.
2. In caso di assenza o della ritardata comunicazione di cui al comma 1, è applicata a carico dell’istituto finanziatore una sanzione amministrativa pari allo 0,5 per cento dell’importo dell’operazione.
Art. 40.
(Abrogazione e modifica di norme)
1. Sono abrogati gli articoli dal 30 al 35-bis, dal 37 al 43, 49, e dal 77 al 79 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
2. I termini relativi agli adempimenti connessi con
la gestione del bilancio di previsione previsti dagli articoli 53,
59-bis, 68 e 68-bis del regio decreto 18 novembre 1923,
n. 2440, e successive modificazioni, sono modificati in corrispondenza con
quelli connessi all’abrogazione dell’articolo 30, secondo comma, del citato
regio decreto n. 2440 del 1923.
3. La legge 27
febbraio 1955, n. 64, è abrogata.
4. Al secondo
comma dell’articolo 4 della legge 20 luglio 1977, n. 407 , le parole: «in
cui fu iscritto l’ultimo stanziamento», sono sostituite dalle seguenti: «cui si
riferiscono».
TITOLO VII
IL SISTEMA DEI CONTROLLI
Art. 41.
(Delega al Governo per la riforma ed
il potenziamento del sistema dei
controlli
di ragioneria e del programma di analisi e revisione della
spesa)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa e per la riforma del controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), e all’articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) potenziamento delle strutture e degli strumenti di controllo e monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato ai fini della realizzazione periodica di un programma di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali di cui all’articolo 3, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n 244, da svolgere anche in collaborazione con le amministrazioni e istituzioni interessate ai sensi del comma 69 del medesimo articolo 3 della legge n. 244 del 2007;
b) condivisione, per
via telematica, tra il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento
Ragioneria generale dello Stato, i servizi di controllo interno di cui
all’articolo 6 del citato decreto legislativo n. 286 del 1999 e gli uffici
di statistica dei diversi Ministeri, delle relative banche dati, anche
attraverso l’acquisizione di tutte le altre informazioni necessarie alla
realizzazione dell’attività di analisi e valutazione della
spesa;
c) previsione
di sanzioni pecuniarie in caso di mancata comunicazione dei dati di cui alla
lettera b) da parte dei dirigenti responsabili delle amministrazioni
interessate;
d)
graduale estensione del programma di analisi e valutazione della spesa alle
altre amministrazioni
pubbliche;
e) riordino
del sistema dei controlli preventivi e dei controlli successivi sulle spese
delegate, loro semplificazione e razionalizzazione, nonché revisione dei termini
attualmente previsti per il controllo, con previsione di programmi annuali
basati sulla complessità degli atti, sulla loro rilevanza ai fini della finanza
pubblica e sull’efficacia dell’esercizio del controllo.
Art. 42.
(Testo unico delle disposizioni vigenti in materia di contabilità di Stato)
1. Il Governo è delegato ad emanare, ai sensi degli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione e dell’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico delle disposizioni vigenti in materia di contabilità di Stato, anche con modifica delle disposizioni di legge preesistenti e con abrogazione espressa di quelle non più in vigore o incompatibili con la normativa vigente.
Art. 43.
(Abrogazione della legge 5 agosto 1978,
n. 468)
1. La legge 5 agosto 1978, n 468, e successive modificazioni, è abrogata.
Art. 44.
(Disposizioni finali e transitorie)
1. In sede di prima applicazione della presente legge, la legge finanziaria dispone la soppressione alla tabella di cui all’articolo 6, comma 3, lettera d), secondo periodo, delle spese obbligatorie e delle relative norme di rinvio alla tabella stessa. Tali spese restano quindi contestualmente determinate dalla legge di bilancio.





