La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 23857/2009) ha stabilito che commette reato di truffa chi inizia una relazione sentimentale promettendo il matrimonio e ciò al solo fine di ottenere somme di denaro necessarie per la futura casa coniugale e destinandole invece a necessità personali. Con questa decisione, gli Ermellini hanno confermato la Sentenza di condanna per truffa di un uomo che con artifici e raggiri "consistiti nel manifestare a […] la falsa intenzione di iniziare una relazione sentimentale a scopo di matrimonio con la stessa e di avere necessità di denari per preparare la futura casa coniugale e per sostenere le sue spese personali", procurava per sé un ingiusto profitto con pari danno per la donna, parte offesa.
Nell'impianto motivazionale della decisione si legge che la Corte ha attribuito rilievo alla decisione dei Giudici dell'Appello che hanno affermato che "la ricostruzione dei fatti fornita dalla parte offesa in ordine all'abile raggiro operato dall'imputato ai suoi danni, ha provato una serie di riscontri, oltreché apparire verosimile e dotata di intrinseca logicità" e che "elementi di riscontro dovevano essere rinvenuti nelle dichiarazioni di […] e di […] oltre che da […]".
Infine, nel caso di specie, la Corte ha evidenziato che "il giudizio di penale responsabilità dell'imputato si fonda su una prova che è costituita dalla deposizione della parte offesa come nella dichiarazione testimoniale della parte offesa deve essere considerata, per il suo contenuto, una prova storico - rappresentativa dei fatti oggetto del giudizio e non può essere degradata, per il suo contenuto in mero indizio. Come già affermato, tale dichiarazione testimoniale è stata sottoposta al vaglio di credibilità e, superandolo, può essere considerata pienamente utilizzabile nei suoi risultati".
Nell'impianto motivazionale della decisione si legge che la Corte ha attribuito rilievo alla decisione dei Giudici dell'Appello che hanno affermato che "la ricostruzione dei fatti fornita dalla parte offesa in ordine all'abile raggiro operato dall'imputato ai suoi danni, ha provato una serie di riscontri, oltreché apparire verosimile e dotata di intrinseca logicità" e che "elementi di riscontro dovevano essere rinvenuti nelle dichiarazioni di […] e di […] oltre che da […]".
Infine, nel caso di specie, la Corte ha evidenziato che "il giudizio di penale responsabilità dell'imputato si fonda su una prova che è costituita dalla deposizione della parte offesa come nella dichiarazione testimoniale della parte offesa deve essere considerata, per il suo contenuto, una prova storico - rappresentativa dei fatti oggetto del giudizio e non può essere degradata, per il suo contenuto in mero indizio. Come già affermato, tale dichiarazione testimoniale è stata sottoposta al vaglio di credibilità e, superandolo, può essere considerata pienamente utilizzabile nei suoi risultati".
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: