Avv. Roberto Cataldi |

Cassazione: baristi colpevoli se non etichettano bottiglie per distinguerle da detersivi

Giro di vite della Cassazione contro l'abitudine di alcuni baristi di non mettere le etichette sulle bottiglie d'acqua creando il pericolo di confusione con altri liquidi come i detersivi. Secondo La Corte se il gestore di un bar non applica l'etichetta sulle bottiglie, in caso di intossicazione di un cliente dovrà rispondere penalmente. E poco importa se abbia avvisato o meno i suoi aiutanti avvertendoli di fare attenzione. La Corte (sentenza 21513/2009) ha infatti confermato una condanna a 45 giorni di reclusione (poi convertiti in pena pecuniaria) per lesioni colpose, oltre al risarcimento danni, nei confronti del gestore di un bar che per negligenza e imprudenza aveva "custodito una bottiglia contenente liquido detergente e brillante con forte potere corrosivo accanto alle bottiglie contenenti acqua minerale". Nell'impianto motivazionale della sentenza la Corte spiega che la mancata etichettatura aveva determinato lesioni a due clienti del bar che avevano ingerito ignari alcuni sorsi di liquido detergente al posto dell'acqua minerale. Anche se il proprietario dell'eserciio aveva chiesto ai suoi dipendenti di fare attenzione e di separare l'acqua dal detersivo, la mancata etichettatura aveva impedito di differenziare i due liquidi. Già nella fase di merito la Corte d'Appello di Firenze aveva evidenziato che ogni equivoco era "certamente evitabile solo che l'imputato avesse provveduto ad una piu' efficace custodia della bottiglia, ovvero avesse curato di segnalarne visivamente il reale e diverso contenuto, ovvero avesse restituito il deterisvo al suo contenitore naturale".

Altre informazioni su questa sentenza

Per l'assenza di etichetta rimarca piazza Cavour "la bottiglia incriminata aveva mantenuto tutti i caratteri esteriori della bottiglia d'acqua anche perche' il liquido che essa conteneva aveva in realta' l'aspetto dell'acqua". Proprio per questo specie se si considera il "locale adibito alla consumazione di bevande" il gestore aveva l'obbligo tassativo di "operare per eliminare l'equivoco e qualsiasi rischio di indebito ulitizzo". Il titolare del bar non poteva ritenere di avere eliminato il rischio "solo con la pur precisa disposizione impartita alla commessa di riporre l'oggetto tra i detersivi". Ecco perè la necessità "di differenziare visivamente la stessa bottiglia rispetto alle altre presenti all'interno del bar il cui contenuto era destinato al consumo degli avventori".


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