La Sezione Tributaria Civile della Corte di Cassazione (Sent. N. 5947/2009) ha stabilito che è valido l'accertamento induttivo del reddito basato sull'agenda delle prenotazioni dei tavoli.
La Corte ha infatti precisato che si deve confermare “il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui gli ‘appunti riportati su agende' costituiscono adeguato mezzo di prova. Infatti, la cosiddetta contabilità ‘in nero', risultante da appunti personali ed informali dell'imprenditore costituisce valido elemento indiziario dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 39 d.p.r. n. 600 del 1973 […]. Deve ritenersi, cioè, che tra le scritture contabili disciplinate dagli artt. 2709 e seguenti c.c. vanno ricompresi tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d'impresa ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell'imprenditore e il risultato economico dell'attività svolta. E spetta al contribuente fornire prova in senso contrario”.
Articoli correlati
In evidenza oggi
- Testamento olografo: la perizia grafologica da sola non basta
- Assegno bancario: chi firma deve pagare
- Separazioni: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
- Tlc su terreni con uso civico: sì al vincolo paesaggistico
- TFR, dal 1° luglio 2026 cambia tutto: come funziona la nuova adesione automatica ai fondi pensione



