Si tratta di associazione in partecipazione anche quando il guadagno dell'associato è collegato agli utili. Lo dice un Sentenza della Corte di Cassazione, in cui, viene affermato il principio secondo cui la partecipazione agli utili e non alle perdite, il rispetto di un orario di lavoro senza l'esistenza di una direttiva in merito e, la garanzia di un guadagno minimo, non sono sufficienti ad escludere un rapporto di tipo associativo, (art. 2549 del codice civile). A stabilirlo è la Corte di Cassazione che, confermando una sentenza
emessa in appello, in tema di associazione in partecipazione, ha precisato che si debba escludere l'esistenza di un lavoro di tipo subordinato, anche se il soggetto partecipa solo agli utili e rispetta un orario di lavoro, in quanto, l'assetto contrattuale determinato corrisponde ad un rapporto di associazione in partecipazione. Infatti, come si legge dalla sentenza, (n.3894 del 2009) "l'elemento differenziale tra le due fattispecie risiede nel contesto regolamentare pattizio in cui si inserisce l'apporto della prestazione lavorativa, dovendosi verificare l'autenticità del rapporto di associazione".

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