Cos'è il contratto di associazione in partecipazione di cui all'art. 2549 c.c., il rischio d'impresa come tratto caratterizzante dell'istituto; il divieto di prestazioni lavorative per le persone fisiche e i poteri di controllo dell'associato
Avv. Marco Sicolo - Con il contratto di associazione in partecipazione di cui all'art. 2549 c.c., un soggetto offre un determinato apporto a un'impresa, in relazione a uno o più affari, in cambio della partecipazione agli utili.

Indice:

L'associazione in partecipazione ex art. 2549 c.c.

[Torna su]

L'istituto è stato al centro di un'importante evoluzione legislativa, che ha comportato, negli ultimi anni, importanti variazioni nella sua disciplina originaria. In particolare, si è voluto scongiurare il rischio che il contratto di associazione in partecipazione potesse celare una prestazione di lavoro subordinato, con relativa elusione delle normative vigenti.

Per tale motivo, dall'entrata in vigore dello Jobs Act del 2015, l'apporto dell'associato non può più consistere, nemmeno in parte, in una prestazione lavorativa, se questi è una persona fisica. La nuova normativa fa salvi i rapporti pendenti e perciò è opportuno ricostruire rapidamente anche la disciplina precedente.

Dalla riforma Fornero al Jobs Act, il restyling

[Torna su]

Già nel 2012, infatti, con la c.d. riforma Fornero, la disciplina dell'istituto aveva conosciuto un importante restyling. All'epoca fu stabilito che i lavoratori persone fisiche che potevano partecipare all'affare non dovevano essere in numero superiore a tre (esclusi coniuge, parenti e affini) e che, in caso contrario, il rapporto sarebbe stato considerato in via presuntiva come lavoro subordinato. Alla medesima conseguenza si giungeva quando non emergesse l'effettiva partecipazione dell'associato agli utili d'impresa o quando non venisse fornito a quest'ultimo il rendiconto previsto dall'art. 2552 c.c.

Anche la previgente normativa aveva lo scopo di evitare che con l'associazione in partecipazione si mascherasse un rapporto di lavoro subordinato, con conseguenti minori tutele per il lavoratore e l'elusione degli obblighi contributivi da parte del datore.

Come detto, la disciplina introdotta nel 2012, oggi non più in vigore, trova tuttora applicazione per tutti quei contratti ancora in essere, stipulati fino all'entrata in vigore della legge attuativa del Jobs Act del 2015.

Il divieto di prestazioni lavorative per le persone fisiche

[Torna su]

In base alla nuova disciplina vigente, pertanto, una persona fisica può fornire il suo apporto solo con un conferimento in denaro o con la fornitura di beni strumentali all'attività d'impresa.

Diverso è il caso per le ditte e per le imprese che, in quanto persone giuridiche, possono offrire all'associante anche i propri servizi lavorativi.

Il delicato compito dell'interprete è, ancora una volta, quello di verificare che la messa a disposizione di personale da parte della ditta associata (spesso si tratta di ditte individuali o società unipersonali) non celi, in realtà, l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato. In particolare, andrà verificata la sussistenza del rischio d'impresa in capo all'associato.

Gli aspetti da considerare, nell'ambito di tale analisi, sono quindi rappresentati, in primo luogo, dall'eventuale esistenza di un trattamento retributivo in luogo di un'effettiva partecipazione agli utili. Inoltre, il rapporto potrà configurarsi come lavoro subordinato se, ad esempio, sussiste un inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione aziendale, se non risultino poteri di controllo in capo all'associato e se non venga osservato l'obbligo di rendiconto da parte dell'associante.

Di contro, possono aiutare a configurare il rapporto come associazione in partecipazione i seguenti aspetti: ampia autonomia operativa dell'associato, anche in ordine all'osservanza degli orari lavorativi, mancanza di un potere disciplinare e direttivo da parte dell'associante e, ovviamente, sussistenza del rischio d'impresa in capo all'associato.

La partecipazione agli utili e il potere di controllo

[Torna su]

Di regola, la partecipazione agli utili dell'associato comporta anche che quest'ultimo debba farsi carico, in egual misura, delle eventuali perdite subite negli specifici affari oggetto del contratto. L'art. 2553 c.c., però, fa salvo ogni patto contrario. In ogni caso, le perdite subite dall'associato non possono mai superare il valore del suo apporto.

La partecipazione all'affare non dà diritto all'associato di contribuire alla gestione dello stesso. Ciononostante, egli può pretendere dall'associante il rendiconto finale della sua attività o, se l'affare si protrae per più di un esercizio, il relativo rendiconto annuale.

L'autonomia contrattuale può riservare all'associato anche un potere di controllo, più o meno ampio, sull'affare o sull'attività d'impresa.

Associazione in partecipazione e rapporti con i terzi

[Torna su]

Un importante aspetto della disciplina dell'associazione in partecipazione riguarda i rapporti con i terzi.

Questi ultimi, infatti, a norma dell'art. 2551 c.c., si rapportano solamente con l'associante, nei confronti del quale acquistano diritti e assumono obbligazioni.

Va segnalato, infine, che l'associante deve ottenere il consenso dei soggetti già associati, ogni qual volta desideri coinvolgere nell'affare altri ulteriori soggetti con la medesima formula della partecipazione agli utili.


Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: