Le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione (Sent. n. 3287/2009) hanno stabilito che è valida la motivazione della sentenza penale redatta dal Presidente del Tribunale (o da un giudice dallo stesso delegato) nel caso in cui il giudice monocratico (o, nel rito abbreviato, il Gip) sia impossibilitato per legittimo impedimento.
La Corte, intervenendo su contrasti giurisprudenziali sorti in materia, ha precisato che “il potere sostitutivo attribuito al Presidente del tribunale dagli artt. 426, comma2, e 599, comma 4, c.p.p. non attiene soltanto alla sottoscrizione ma deve ritenersi esteso alla redazione integrale della motivazione della sentenza decisa da un altro giudice monocratico”.
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