Quando i vicini di casa sono particolarmente fastidiosi, una frase del tipo "te la farò pagare" non costituisce reato. A stabilirlo è la Corte di Cassazione che ha dato il via libera alle minacce nei confronti di condomini fastidiosi, La Corte con la sentenza numero sentenza 3492/2009 ha infatti annullato "perché il fatto non sussiste" una condanna per minaccia che i giudici di merito avevano inflitto ad una donna che si era rivolta ai suoi vicini con le parole "Ve la farò pagare". Secondo la Corte non si può ravvisare un'ipotesi di reato in una simile minaccia quando è rivolta a dei condomini che con il loro comportamento si sono resi molesti disturbando la quiete condominiale. La vicenda, come annota la Corte si è verificata all'interno di un conflitto tra vicini caratterizzato da condotte reciprocamente lesive della propria altrui (l'imputata aveva installato una condotta pluviale che aveva determinato uno scolo sul fondo dei vicini e questi ultimi avevano installato una condotta abusiva esercitando anche un passaggio non consentito sul fondo dell'imputata). Intervenuti i carabinieri per tentare di convincere la signora ad eliminare il tubo che raccoglieva le acque piovane la donna aveva reagito proferendo la minaccia questione. Assolta dal giudice di pace
l'imputata veniva però condannata dal Tribunale. Si badi però, la Corte che ha ora annullato la sentenza ha evidenziato nella parte motiva che l'espressione proferita "non è altro che una comprensibile reazione all'iniziativa dei vicini, alludendo alle iniziative giudiziarie che avrebbe intrapreso per rimuovere o inibire le situazioni illegittime in suo danno ". E' per questo che, avendo riferimento al caso specifico, questo tipo di minaccia non è altro che "il mero esercizio di legittima facoltà come tale inidonea ad integrare male ingiusto e ad incutere timore nei soggetti passivi, menomandone la sfera di libertà morale".

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