La Sezione Lavoro Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 26590/2008) ha stabilito che il lavoratore ingiustamente licenziato non ha diritto al danno morale a meno che le modalità dell'interruzione del rapporto, da parte dell'azienda, non siano state ingiuriose e tali da ledere, di fronte ai colleghi, l'immagine di chi ha perso il posto.
In particolare la Corte ha precisato che “il principio dell'ingiuriosità del licenziamento non consiste nella contestazione di un fatto lesivo del decoro del lavoratore (essendo tale contestazione dovuta dal datore), bensì nella forma del provvedimento e nella pubblicità che gli venga eventualmente data, né consiste nel mero difetto di giustificazione o nella genericità della contestazione, essendo sempre necessaria la prova che il licenziamento, per le forme adottate o per altre peculiarità, sia lesivo della dignità e dell'onore del lavoratore. Inoltre, il licenziamento ingiustificato o non motivato è illegittimo e produce un danno risarcibile a norma di legge, ma non per questo è anche ingiurioso, onde il lavoratore non può pretendere a tale titolo un ulteriore risarcimento ove non provi di aver subito anche un danno diverso da quello derivante dall'essere stato illegittimamente licenziato”.
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