Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione (Sent. n. 24883/2008) hanno stabilito che la produzione di profitto da parte delle onlus non è incompatibile con la loro natura ma ciò a condizione che gli utili conseguiti non vengano distribuiti. La Corte ha infatti osservato che "come si evince dalle lett. d) ed e) dell'art. 10, comma 1, del d.lgs. 460/1997, la realizzazione di utili non esclude il fine solidaristico dell'attività; per la realizzazione di attività istituzionali connesse […] o che, comunque, non vengano distribuiti […]".
Pertanto, la Corte ha precisato che "in mancanza della prova di un indebito utilizzo degli utili, il solo perseguimento di questi non è sufficiente a determinare la perdita dello status di Onlus".

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: