La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Sent. 22459/08) ha stabilito che ai commercianti che non emettono gli scontrini ai propri clienti, verrà sospesa l'attività e ciò anche se la società ha aderito alla definizione agevolata.
Nell'impianto motivazionale della Sentenza si legge "questa Corte ha già convincentemente precisato che, in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, l'art. 12, comma 2, d.lgs. 471/1997 – il quale prevede la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio ovvero dell'esercizio dell'attività medesima nel caso in cui siano state accertate nel corso di un quinquennio tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuto o lo scontrino fiscale – ha carattere speciale rispetto alla norma generale contenuta nell'art. 16, comma 3, d.lgs. 472/1997, cosicché l'irrogazione di detta sanzione non è impedita dalla definizione agevolata prevista da quest'ultima disposizione".
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