Il diritto del possessore di buona fede a ricevere un indennizzo per i miglioramenti arrecati al bene altrui, così come previsto dall'art. 1150 del codice civile, è strettamente connesso all'aumento attuale ed effettivo che si verifica nel patrimonio del proprietario che agisce per la rivendica del bene.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (sentenza n. 16012/2002) precisando però che, ove l'opera realizzata sia necessariamente destinata alla demolizione, si deve escludere il diritto del possessore all'indennizzo data la precarietà dell'aumento di valore conseguito dal fondo rivendicato.
Corte di Cassazione (sentenza n. 16012/2002)
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