Lo straniero che risiede in Italia, non può essere espulso per cattiva condotta morale sulla base di fatti generici. Non è possibile dunque richiamare "in maniera generica negative informazioni di polizia". E' quanto chiarisce la Corte di Cassazione (sentenza n.25743/2008) che ha accolto il ricorso di un uomo che pur risultando anagraficamente residente in un paese Italiano era stao espulso sulla base di generiche informazioni che ne attestavano "precedenti penali e una cattiva condotta morale e civile". Il Tribunale di Sorveglianza aveva bocciato la domanda di riabilitazione e contro la decisione l'immigrato aveva deciso di rivolgersi alla Suprema Corte lamentando la violazione dell'art. 179 c. p. che stabilisce le condizioni per il si' alla riabilitazione. I Giudici di Piazza Cavour hanno accolto il ricorso ritenendolo fondato e ricordando che "ai fini del rigetto della domanda di riabilitazione, le informazioni delle autorita' di polizia, per essere validamente poste a base della decisione, non possono essere generiche o limitarsi ad affermazioni apodittiche, ma debbono riferire fatti specifici e concreti relativi alla condotta del condannato, non potendosi fondare il diniego di riabilitazione sul soggettivo convincimento di coloro che forniscono le informazioni". Il caso ora è stato rinviato al Tribunale di Sorveglianza perché "il provvedimento impugnato ha omesso di acquisire qualsiasi informazione in merito al periodo di dimora all'estero e si e' limitato a richiamare in maniera generica negative informazioni di polizia senza menzionare circostanze specifiche, tali da consentire l'instaurazione di un contraddittorio
effettivo con la difesa". Ancora la Suprema Corte ricorda che "in presenza di una domanda di riabilitazione avanzata da un soggetto straniero che, pur essendo formalmente residente in territorio nazionale, sia stato espulso, ai fini della valutazione del requisito della buona condotta spetta al giudice acquisire, attraverso i canali istituzionali, ogni informazione utile sulla condotta tenuta dal cittadino extracomunitario dopo la condanna durante il periodo di tempo di permanenza in Italia".

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