Il figlio è un pirata della strada? Se procura danni pagano mamma e papà. Parola di Cassazione.
E non importa se i due genitori si sono separati, la responsabilità rimane impegnata per entrambi anche se non vivono più sotto lo stesso tetto.
I Giudici della Corte (Sentenza 7050/2008) hanno sottolineato che la "negligenza",
l'"indisciplina" e l'"irresponsabilita'" dei ragazzi, specialmente quando sono alla guida di un veicolo (nel casso di specie un motorino) sono lo specchio di "carenze educative" imputabili ai genitori "i cui effetti si protraggono anche per il tempo successivo alla cessazione della coabitazione".
In precedenza la Corte di Appello aveva escluso la responsabilità dei genitori sul rilievo che il ragazzo da due anni si era trasferito a vivere con il fratello per motivi di lavoro.
Di diverso avviso la Corte che ha ricordato come della maleducazione
dei figli minorenni continuano a rispondere i genitori anche se vivono
lontani.
L'eventuale allontanamento del minore dalla casa dei genitori, scrive la Corte "non vale di per se'
ad esimere i genitori stessi da responsabilita', ove l'illecito
comportamento del figlio sia riconducibile non all'omissione della
contingente e quotidiana sorveglianza sul comportamento di lui, ma
alle oggettive carenze educative".
Massima della sentenza:
Secondo quanto previsto dall’art. 2048 c.c., i genitori sono responsabili dei danni cagionati dai figli minori che abitano con essi sia per quanto concerne gli illeciti comportamenti che siano frutto di omessa o carente sorveglianza; sia per quanto concerne gli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell'attività educativa, che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza, vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi ad operare. Ne consegue, pertanto, che la responsabilità dei genitori non può ritenersi esclusa per il solo fatto del temporaneo allontanamento del minore dalla casa familiare, qualora l'illecito da lui commesso consista nel mancato rispetto delle regole di comportamento vigenti nel contesto sociale, in termini tali da manifestare oggettive carenze dell'attività educativa. In questo ultimo ambito rientrano i danni provocati dalle manifestazioni di indisciplina, negligenza o irresponsabilità, nello svolgimento di attività suscettibili di arrecare danno a terzi, fra cui in particolare l’inosservanza delle norme della circolazione stradale.
Riferimenti normativi:
Art. 2048 Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte.
Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno [ 2056 ss.; 190 c.p.] cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati [ 316 ss.] o delle persone soggette alla tutela [ 343 ss., 414 ss.], che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante.
I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno [ 2056 ss.] cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti [ 2130 ss.] nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.
Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.
Altre informazioni su questa sentenza
In quest'ulitmo ambito, elenca piazza Cavour, "rientrano i danni provocati dalle manifestazioni di indisciplina, negligenza o irresponsabilita' nello svolgimento di attivita' suscettibili di arrecare danno a terzi, fra cui in particolare l'inosservanza delle norme della circolazione stradale". Sara' la Corte d'appello di Firenze a giudicare se il risarcimento pattuito dai giudici di primo grado in 35 mila euro sia equo per ripagare i danni causati dalla cattiva educazione dell'adolescente.Massima della sentenza:
Secondo quanto previsto dall’art. 2048 c.c., i genitori sono responsabili dei danni cagionati dai figli minori che abitano con essi sia per quanto concerne gli illeciti comportamenti che siano frutto di omessa o carente sorveglianza; sia per quanto concerne gli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell'attività educativa, che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza, vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi ad operare. Ne consegue, pertanto, che la responsabilità dei genitori non può ritenersi esclusa per il solo fatto del temporaneo allontanamento del minore dalla casa familiare, qualora l'illecito da lui commesso consista nel mancato rispetto delle regole di comportamento vigenti nel contesto sociale, in termini tali da manifestare oggettive carenze dell'attività educativa. In questo ultimo ambito rientrano i danni provocati dalle manifestazioni di indisciplina, negligenza o irresponsabilità, nello svolgimento di attività suscettibili di arrecare danno a terzi, fra cui in particolare l’inosservanza delle norme della circolazione stradale.
Riferimenti normativi:
Art. 2048 Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte.
Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno [ 2056 ss.; 190 c.p.] cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati [ 316 ss.] o delle persone soggette alla tutela [ 343 ss., 414 ss.], che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante.
I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno [ 2056 ss.] cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti [ 2130 ss.] nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.
Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.




