La legge 15 giugno 1984, n. 240 recante le "Norme previdenziali e assistenziali per le imprese cooperative e loro dipendenti che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici" ha disciplinato la materia dell'inquadramento ai fini previdenziali ed assistenziali delle imprese cooperative e loro consorzi, che si dedicano alla trasformazione, manipolazione e commercializzazione dei prodotti agricoli zootecnici.
La norma ha precisato l'appartenenza delle citate aziende al ramo previdenziale dell'agricoltura.
In particolare, pero', l'art. 3 comma 1 della citata legge ha previsto che per i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato delle imprese agricole citate, si applichino le disposizioni del settore dell'industria, sia agli effetti della contribuzione che delle prestazioni, per quanto riguarda la cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria, la cassa unica assegni familiari e l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro....
Inps, Circolare 20.2.2008 n. 20
Articoli correlati
In evidenza oggi
- Il caso Malagò tra difetto originario di candidabilità e limiti del potere di commissariamento
- L'azienda può togliere i buoni pasto? Uso aziendale, contratto e limiti alla revoca
- Insieme contro la violenza
- Riforma avvocati: compensi minimi e nuove tutele
- Appello principale respinto: l’incidentale subordinato è assorbito


