“Quando la sentenza di separazione non abbia espressamente sancito la retroattività dell'assegno, deve valere il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, fissato in sede di separazione personale, decorre dalla data della relativa domanda, in applicazione del principio per il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere”.
E' quanto si legge in una recente Sentenza Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 24932/2007) che, nel respingere le censure mosse da un marito, si è soffermata anche sulla diversa regola che si applica in materia di assegno divorzile, precisando che “in tema di divorzio la decorrenza dell'assegno divorzile dalla data della pronuncia (…) è connesso con la natura costitutiva della sentenza di divorzio, mentre la sentenza di separazione, quanto alla regolazione dei rapporti, economici tra i coniugi, ha natura determinativa, analoga a quella pronunciata in tema di alimenti”.
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