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Testo proposto dal relatore, sen. Massimo Brutti per i disegni di legge n. 31, 152, 154, 238, 275, 1174, 1432 e 1845 sul divorzio
Articolo 1
1. Alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, articolo 3, comma 1, numero 2), lettera b), le parole «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».
Articolo 2
1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il
secondo comma dell'articolo 151 è abrogato;
b) il primo comma dell'articolo
156 è sostituito dal seguente:
«Il giudice, pronunciando la separazione, può
stabilire in favore di uno dei coniugi il diritto di ricevere dall'altro quanto
è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi
propri.»;
c) all'articolo 540, la parola: «coniuge», ovunque ricorra, è
sostituita dalle seguenti: «coniuge, anche se separato»;
d) l'articolo 548 è
abrogato;
e) all'articolo 565, la parola: «coniuge», è sostituita dalle
seguenti: «coniuge, anche se separato»;
f) l'articolo 585 è abrogato.
Articolo 3
1. All'articolo 191 del codice civile, dopo il primo comma, è inserito il
seguente:
«Nel caso di separazione personale, di annullamento, di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, gli effetti
dello scioglimento della comunione si producono automaticamente nel momento in
cui viene depositata la domanda relativa ai procedimenti citati».
Articolo 4
1. All'articolo 177 del codice civile, primo comma, la lettera c) è
sostituita dalla seguente:
«c) i proventi dell'attività separata di ciascuno
dei coniugi e l'indennità di fine rapporto di lavoro, percepita prima dello
scioglimento della comunione dei beni e relativa agli anni in cui il rapporto di
lavoro coincide con la convivenza matrimoniale, se, allo scioglimento della
comunione, non siano stati consumati;».
Articolo 5
1. Dopo l'articolo 158 del codice civile è inserito il seguente:
«Art.
158-bis. - (Indennità di fine rapporto). - Il coniuge in regime di separazione
dei beni nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di separazione
personale, ovvero sentenze di scioglimento e cessazione degli effetti civili del
matrimonio non precedute da separazione personale, ha diritto, se sia stato
riconosciuto dalla sentenza titolare di assegno di mantenimento o di assegno ai
sensi dell'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e non sia passato a
nuove nozze, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto pari al 40 per
cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è
coinciso con la convivenza matrimoniale. Tale diritto sussiste in quanto
l'indennità sia percepita dall'altro coniuge, all'atto della cessazione del
rapporto di lavoro, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, anche se
l'indennità viene a maturare dopo la sentenza medesima.
La disposizione di
cui al primo comma si applica anche al coniuge già in regime di comunione dei
beni qualora l'indennità di fine rapporto sia stata percepita dall'altro coniuge
dopo lo scioglimento del regime di comunione».
Articolo 6
1. L'articolo 12-bis della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è abrogato.
Articolo 7
1. Dopo l'articolo 156-bis del codice civile, è introdotto il seguente
articolo:
«Art. 156-ter.
(Assegnazione della casa familiare)
Nei procedimenti di separazione personale dei coniugi, il giudice, rilevata
l'intollerabilità della convivenza, detta, in via provvisoria, al momento della
comparizione presidenziale oppure in corso di causa, o definitiva, con la
sentenza, i provvedimenti idonei a risolvere il conflitto derivante dal fatto
che i coniugi, fino a quel momento, abitavano nella medesima casa.
Nell'emanare tali provvedimenti, il giudice deve tener conto, in primo
luogo, dell'interesse dei figli, minori o maggiorenni non economicamente
indipendenti, della coppia.
In presenza di figli, il giudice può attribuire
il godimento della casa familiare al genitore con essi convivente o con il quale
i figli trascorrono la maggior parte del tempo. Tale provvedimento ha come
termine di scadenza naturale il momento in cui i figli stessi divengano
maggiorenni economicamente indipendenti.
In assenza di figli, il giudice può
attribuire il godimento della casa coniugale al coniuge economicamente più
debole, nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali di cui al
primo comma dell'articolo 156, indicando il termine di scadenza
dell'attribuzione. Tale termine non può essere superiore a nove anni. Questa
disposizione si applica anche nel caso in cui i coniugi siano comproprietari del
bene.
Ove non ricorrano, sotto gli indicati profili, i presupposti per
l'attribuzione del godimento della casa, il giudice, a richiesta di parte, emana
un provvedimento con il quale indica quale dei coniugi, in forza dei titoli
esibiti, ha diritto di continuare ad abitare nell'immobile. Tale provvedimento
non è opponibile ai terzi. Ove gli accertamenti necessari per accertare
l'effettività del diritto siano complessi, il giudice può rimetterne la
risoluzione ad altro procedimento.
Nel caso in cui, dopo l'assegnazione
della casa familiare, l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente
nella casa familiare o conviva con un terzo o contragga nuovo matrimonio, il
giudice, ad istanza di parte, può esaminare nuovamente la situazione, per
valutare se la stessa continua a corrispondere all'interesse dei figli, e per
stabilire se debbano essere modificati i provvedimenti che regolano i rapporti
economici tra le parti. Il provvedimento di assegnazione della casa e gli
eventuali provvedimenti che lo modifichino sono trascrivibili ed opponibili ai
terzi ai sensi dell'articolo 2643.
Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di
nullità del matrimonio, nonché, in presenza di figli, ai procedimenti tra
genitori non coniugati relativi alle disposizioni in favore dei figli stessi».
Articolo 8
1. All'articolo 155-quater del codice civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente:
«Prescrizioni
in tema di residenza»;
b) il primo comma è abrogato.
2. L'articolo 6, comma 6, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è abrogato.
Articolo 9
(Norma transitoria)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano anche alle separazioni contenziose i cui procedimenti si siano conclusi, anche con sentenza non definitiva, prima della data di entrata in vigore della presente legge e alle separazioni consensuali i cui procedimenti siano in corso al momento della medesima data di entrata in vigore, sempreché i coniugi, prima che ne intervenga l'omologazione, concordemente dichiarino di volersene avvalere.
2. Le disposizioni medesime si applicano anche alle separazioni consensuali di cui al comma 1 e a quelle di cui sia intervenuta l'omologazione prima della data di entrata in vigore della presente legge, sempreché il ricorso per la dichiarazione dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio sia proposto congiuntamente da entrambi i coniugi a norma dell'articolo 4, comma 16, della legge 10 dicembre 1970, n. 898.».
Articolo 10
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale





