La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sentenza n. 40891/2007) ha stabilito che il Sindaco che assegna un proprio dipendente a mansioni inferiori rispetto a quelle inerenti la professionalità rischia la condanna per mobbing oltre che il risarcimento del danno.
In particolare, gli Ermellini hanno precisato che pur essendo previsto che un dipendente possa essere adibito a svolgere compiti di qualifica immediatamente inferiore, occorre tuttavia garantire la cd. occasionalità di tale destinazione e la possibilità che ciò avvenga con criteri di rotazione.
Nel caso di specie, la Corte ha osservato che "quanto alla violazione delle norme di legge, il demansionamento della dipendente comunale C. Maria Rosaria da economo e ragioniere presso l'asilo nido di ... omissis ..., a mansioni di 'prevenzione e di accertamento delle violazioni in materia di sosta', appare essere stato adottato dal Sindaco C. in evidente violazione del disposto dell'art. 56 D.L.vo n. 29/93 sui dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni e dell'art. 7 CCNL dei dipendenti degli enti locali recepito nel D.P.R. n. 593/93" e che "tale ratio legis risulta inosservata dal Sindaco C. : - per non avere dato conto con adeguata motivazione dei criteri d'individuazione del dipendente da demansionare, sia pure occasionalmente; - per aver omesso di prevedere una rotazione per tutti i dipendenti astrattamente idonei ad essere nominati; - per aver omesso di motivare sulle cause che hanno reso impossibile il ricorso a tali canoni di comportamento espressamente richiamati dalla legge".
Infine la Corte ha aggiunto che per escludere il ruolo "sotto il profilo dell'intenzionalità, occorre ritenere, con ragionevole certezza, che l'agente si proponga il raggiungimento di un fine pubblico, proprio del suo ufficio".
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