Lo scorso 2 ottobre è entrato il vigore il D. Lgs 154/2007 (pubblicato in G.U. n. 216), con il quale è stata attuata la direttiva europea sull'immigrazione temporanea di giovani stranieri per motivi di studio, scambio, tirocinio non retribuito o volontariato, apportando delle modifiche al vecchio decreto legislativo del 1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).
Il provvedimento ha reso noto che le nuove norme riguardano i giovani volontari extracomunitari di età compresa tra i 20 ed i 30 anni, il cui ingresso e soggiorno nel nostro Paese saranno regolamentati con flussi programmati a cadenza annuale a cura dei Ministeri della Solidarietà Sociale e degli Interni.
Tra le novità introdotte evidenziamo che i ragazzi compresi nella fascia d'età indicata, potranno avere il visto e il permesso di soggiorno solo dopo avere ottenuto il nulla osta dello sportello per l'immigrazione competente per territorio. Si tratta di un documento rilasciato solo se l'organizzazione che promuoverà il programma (e che dovrà presentare la domanda), sarà un Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, un'organizzazione non governativa legalmente riconosciuta, oppure un'associazione di promozione sociale iscritta nel registro nazionale. Tali organismi dovranno stipulare innanzitutto una polizza assicurativa che copra le spese sanitarie, la responsabilità civile verso terzi e la copertura delle spese di soggiorno, poi un'apposita convenzione con lo straniero.
Nell'accordo dovranno essere indicate varie informazioni tra cui le funzioni del volontario, le condizioni di inquadramento di cui il giovane beneficerà nello svolgerle, l'orario a cui sarà tenuto, le risorse stanziate per provvedere alle sue spese di viaggio, di vitto, di alloggio e il denaro per le piccole spese per tutta la durata del soggiorno, oltre che, se dovesse essere necessario, l'indicazione del percorso di formazione, anche per quanto concerne la conoscenza dell'italiano. Nel provvedimento viene espressamente indicato che il permesso di soggiorno, durerà solo per il periodo di partecipazione al programma di volontariato e comunque non potrà essere superiore a un anno, non potrà essere rinnovato né convertito in altra tipologia di permesso di soggiorno e in nessun caso potrà avere durata superiore a diciotto mesi.
Il Decreto prende poi in considerazione i soggiorni per motivi di studio e stabilisce che lo studente straniero (che già abbia un permesso per studio rilasciato da uno Stato appartenente alla UE e che sia già iscritto a un corso universitario o a un istituto di insegnamento superiore), potrà entrare in Italia e soggiornare anche per più di tre mesi e senza bisogno di richiedere il visto, nel caso in cui debba proseguire gli studi già iniziati nell'altro Stato o per integrarli con un programma di studi collegato.
Articolo 1.
Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo l'articolo 27 è inserito il seguente:
"Art. 27-bis (Ingresso e soggiorno per volontariato). - 1. Con decreto del Ministero della solidarietà sociale, di concerto con il Ministero dell'interno e degli affari esteri, da emanarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, è determinato il contingente annuale degli stranieri ammessi a partecipare a programmi di volontariato ai sensi del presente testo unico.
2. Nell'ambito del contingente di cui al comma 1 è consentito l'ingresso e il soggiorno di cittadini stranieri di età compresa tra i 20 e i 30 anni per la partecipazione ad un programma di volontariato, previo rilascio di apposito nulla osta, a seguito della verifica dei seguenti requisiti:
a) appartenenza dell'organizzazione promotrice del programma di volontariato ad una delle seguenti categorie:
1) enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, in base alla legge 20maggio 1985, n. 222 [8], nonché enti civilmente riconosciuti in base alle leggi di approvazione di intese con le confessioni religiose ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione [9];
2) organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della legge 26febbraio 1987, n. 49 [10];
3) associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 [11];
b) stipula di apposita convenzione fra lo straniero e l'organizzazione promotrice del programma di volontariato, in cui siano specificate le funzioni del volontario, le condizioni di inquadramento di cui beneficerà per espletare tali funzioni, l'orario cui sarà tenuto, le risorse stanziate per provvedere alle sue spese di viaggio, vitto, alloggio e denaro per le piccole spese per tutta la durata del soggiorno, nonché, ove necessario, l'indicazione del percorso di formazione anche per quanto riguarda la conoscenza della lingua italiana;
c) sottoscrizione da parte dell'organizzazione promotrice del programma di volontariato di una polizza assicurativa per le spese relative all'assistenza sanitaria e alla responsabilità civile verso terzi e assunzione della piena responsabilità per la copertura delle spese relative al soggiorno del volontario, per l'intero periodo di durata del programma, e per il viaggio di ingresso e ritorno. La sottoscrizione della polizza è obbligatoria anche per le associazioni di cui al n. 3) della lettera a) del comma 2, che abbiano stipulato convenzioni ai sensi dell'articolo 30 della legge 7 dicembre 2000, n. 383[12], in deroga a quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo.
3. La domanda di nulla osta è presentata dalla organizzazione promotrice del programma di volontariato allo Sportello unico per l'immigrazione presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente per il luogo ove si svolge il medesimo programma di volontariato. Lo Sportello, acquisito dalla Questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale e verificata l'esistenza dei requisiti di cui al comma 1, rilascia il nulla osta.
4. Il nulla osta è trasmesso, in via telematica, dallo sportello unico per l'immigrazione, alle rappresentanze consolari all'estero, alle quali è richiesto il relativo visto di ingresso entro sei mesi dal rilascio del nulla osta.
5. Il permesso di soggiorno è richiesto e rilasciato ai sensi delle disposizioni vigenti, per la durata del programma di volontariato e di norma per un periodo non superiore ad un anno. In casi eccezionali, specificamente individuati nei programmi di volontariato e valutati sulla base di apposite direttive che saranno emanate dalle Amministrazioni interessate, il permesso può avere una durata superiore e comunque pari a quella del programma. In nessun caso il permesso di soggiorno, che non è rinnovabile né convertibile in altra tipologia di permesso di soggiorno, può avere durata superiore a diciotto mesi.
6. Il periodo di durata del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi della presente disposizione non è computabile ai fini del rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9-bis.";
b) all'articolo 39 [13] sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la lettera b) del comma 3 è sostituita dalla seguente:
"b) la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio, anche ai fini della prosecuzione del corso di studi con l'iscrizione ad un corso di laurea diverso da quello per il quale lo straniero ha fatto ingresso, previa autorizzazione dell'università, e l'esercizio di attività di lavoro subordinato o autonomo da parte dello straniero titolare di tale permesso.";
2) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
"4-bis. Nel rispetto degli accordi internazionali ed europei cui l'Italia aderisce, lo straniero in possesso di un titolo di soggiorno per studio rilasciato da uno Stato appartenente all'Unione europea, in quanto iscritto ad un corso universitario o ad un istituto di insegnamento superiore, può fare ingresso in Italia per soggiorni superiori a tre mesi senza necessità del visto per proseguire gli studi già iniziati nell'altro Stato o per integrarli con un programma di studi ad esso connessi, purché abbia i requisiti richiesti per il soggiorno ai sensi del presente testo unico e qualora congiuntamente:
a) partecipi ad un programma di scambio comunitario o bilaterale con lo Stato di origine ovvero sia stato autorizzato a soggiornare per motivi di studio in uno Stato appartenente all'Unione europea per almeno due anni;
b) corredi la richiesta di soggiorno con una documentazione, proveniente dalle autorità accademiche del Paese dell'Unione nel quale ha svolto il corso di studi, che attesti che il nuovo programma di studi da svolgere in Italia è effettivamente complementare al programma di studi già svolto.
4-ter. Le condizioni di cui al comma 4-bis, lettera a) non sono richieste qualora il programma di studi dello straniero preveda obbligatoriamente che una parte di esso si svolga in Italia.";
c) dopo l'articolo 39 è inserito il seguente:
"Art. 39-bis (Soggiorno di studenti, scambio di alunni, tirocinio professionale). - 1. È consentito l'ingresso e il soggiorno per motivi di studio, secondo le modalità stabilite nel regolamento di attuazione, dei cittadini stranieri:
a) maggiori di età ammessi a frequentare corsi di studio negli istituti di istruzione secondaria superiore e corsi di istruzione e formazione tecnica superiore;
b) ammessi a frequentare corsi di formazione professionale e tirocini formativi nell'ambito del contingente annuale stabilito con decreto del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281;
c) minori di età non inferiore a quindici anni in presenza di adeguate forme di tutela;
d) minori di età non inferiore a quattordici anni che partecipano a programmi di scambio o di iniziative culturali approvati dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero della pubblica istruzione, dal Ministero dell'università e della ricerca o dal Ministero per i beni e le attività culturali per la frequenza di corsi di studio presso istituti e scuole secondarie nazionali statali o paritarie o presso istituzioni accademiche.".
Articolo 2.
Norma finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, né minori entrate. Gli uffici interessati utilizzano le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili sulla base della legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo delle Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 agosto 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bonino, Ministro per le politiche europee
Amato, Ministro dell'interno
D'Alema, Ministro degli affari esteri
Mastella, Ministro della giustizia
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
Ferrero, Ministro della solidarietà sociale
Fioroni, Ministro della pubblica istruzione
Mussi, Ministro dell'università e della ricerca
Rutelli, Ministro dei beni e delle attività culturali
Lanzillotta, Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Il provvedimento ha reso noto che le nuove norme riguardano i giovani volontari extracomunitari di età compresa tra i 20 ed i 30 anni, il cui ingresso e soggiorno nel nostro Paese saranno regolamentati con flussi programmati a cadenza annuale a cura dei Ministeri della Solidarietà Sociale e degli Interni.
Tra le novità introdotte evidenziamo che i ragazzi compresi nella fascia d'età indicata, potranno avere il visto e il permesso di soggiorno solo dopo avere ottenuto il nulla osta dello sportello per l'immigrazione competente per territorio. Si tratta di un documento rilasciato solo se l'organizzazione che promuoverà il programma (e che dovrà presentare la domanda), sarà un Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, un'organizzazione non governativa legalmente riconosciuta, oppure un'associazione di promozione sociale iscritta nel registro nazionale. Tali organismi dovranno stipulare innanzitutto una polizza assicurativa che copra le spese sanitarie, la responsabilità civile verso terzi e la copertura delle spese di soggiorno, poi un'apposita convenzione con lo straniero.
Nell'accordo dovranno essere indicate varie informazioni tra cui le funzioni del volontario, le condizioni di inquadramento di cui il giovane beneficerà nello svolgerle, l'orario a cui sarà tenuto, le risorse stanziate per provvedere alle sue spese di viaggio, di vitto, di alloggio e il denaro per le piccole spese per tutta la durata del soggiorno, oltre che, se dovesse essere necessario, l'indicazione del percorso di formazione, anche per quanto concerne la conoscenza dell'italiano. Nel provvedimento viene espressamente indicato che il permesso di soggiorno, durerà solo per il periodo di partecipazione al programma di volontariato e comunque non potrà essere superiore a un anno, non potrà essere rinnovato né convertito in altra tipologia di permesso di soggiorno e in nessun caso potrà avere durata superiore a diciotto mesi.
Il Decreto prende poi in considerazione i soggiorni per motivi di studio e stabilisce che lo studente straniero (che già abbia un permesso per studio rilasciato da uno Stato appartenente alla UE e che sia già iscritto a un corso universitario o a un istituto di insegnamento superiore), potrà entrare in Italia e soggiornare anche per più di tre mesi e senza bisogno di richiedere il visto, nel caso in cui debba proseguire gli studi già iniziati nell'altro Stato o per integrarli con un programma di studi collegato.
Leggi il decreto
Decreto Legislativo, 10 Agosto 2007, n. 154 Attuazione della direttiva 2004/114/CE, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di Paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato.Articolo 1.
Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo l'articolo 27 è inserito il seguente:
"Art. 27-bis (Ingresso e soggiorno per volontariato). - 1. Con decreto del Ministero della solidarietà sociale, di concerto con il Ministero dell'interno e degli affari esteri, da emanarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, è determinato il contingente annuale degli stranieri ammessi a partecipare a programmi di volontariato ai sensi del presente testo unico.
2. Nell'ambito del contingente di cui al comma 1 è consentito l'ingresso e il soggiorno di cittadini stranieri di età compresa tra i 20 e i 30 anni per la partecipazione ad un programma di volontariato, previo rilascio di apposito nulla osta, a seguito della verifica dei seguenti requisiti:
a) appartenenza dell'organizzazione promotrice del programma di volontariato ad una delle seguenti categorie:
1) enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, in base alla legge 20maggio 1985, n. 222 [8], nonché enti civilmente riconosciuti in base alle leggi di approvazione di intese con le confessioni religiose ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione [9];
2) organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della legge 26febbraio 1987, n. 49 [10];
3) associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 [11];
b) stipula di apposita convenzione fra lo straniero e l'organizzazione promotrice del programma di volontariato, in cui siano specificate le funzioni del volontario, le condizioni di inquadramento di cui beneficerà per espletare tali funzioni, l'orario cui sarà tenuto, le risorse stanziate per provvedere alle sue spese di viaggio, vitto, alloggio e denaro per le piccole spese per tutta la durata del soggiorno, nonché, ove necessario, l'indicazione del percorso di formazione anche per quanto riguarda la conoscenza della lingua italiana;
c) sottoscrizione da parte dell'organizzazione promotrice del programma di volontariato di una polizza assicurativa per le spese relative all'assistenza sanitaria e alla responsabilità civile verso terzi e assunzione della piena responsabilità per la copertura delle spese relative al soggiorno del volontario, per l'intero periodo di durata del programma, e per il viaggio di ingresso e ritorno. La sottoscrizione della polizza è obbligatoria anche per le associazioni di cui al n. 3) della lettera a) del comma 2, che abbiano stipulato convenzioni ai sensi dell'articolo 30 della legge 7 dicembre 2000, n. 383[12], in deroga a quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo.
3. La domanda di nulla osta è presentata dalla organizzazione promotrice del programma di volontariato allo Sportello unico per l'immigrazione presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente per il luogo ove si svolge il medesimo programma di volontariato. Lo Sportello, acquisito dalla Questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale e verificata l'esistenza dei requisiti di cui al comma 1, rilascia il nulla osta.
4. Il nulla osta è trasmesso, in via telematica, dallo sportello unico per l'immigrazione, alle rappresentanze consolari all'estero, alle quali è richiesto il relativo visto di ingresso entro sei mesi dal rilascio del nulla osta.
5. Il permesso di soggiorno è richiesto e rilasciato ai sensi delle disposizioni vigenti, per la durata del programma di volontariato e di norma per un periodo non superiore ad un anno. In casi eccezionali, specificamente individuati nei programmi di volontariato e valutati sulla base di apposite direttive che saranno emanate dalle Amministrazioni interessate, il permesso può avere una durata superiore e comunque pari a quella del programma. In nessun caso il permesso di soggiorno, che non è rinnovabile né convertibile in altra tipologia di permesso di soggiorno, può avere durata superiore a diciotto mesi.
6. Il periodo di durata del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi della presente disposizione non è computabile ai fini del rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9-bis.";
b) all'articolo 39 [13] sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la lettera b) del comma 3 è sostituita dalla seguente:
"b) la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio, anche ai fini della prosecuzione del corso di studi con l'iscrizione ad un corso di laurea diverso da quello per il quale lo straniero ha fatto ingresso, previa autorizzazione dell'università, e l'esercizio di attività di lavoro subordinato o autonomo da parte dello straniero titolare di tale permesso.";
2) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
"4-bis. Nel rispetto degli accordi internazionali ed europei cui l'Italia aderisce, lo straniero in possesso di un titolo di soggiorno per studio rilasciato da uno Stato appartenente all'Unione europea, in quanto iscritto ad un corso universitario o ad un istituto di insegnamento superiore, può fare ingresso in Italia per soggiorni superiori a tre mesi senza necessità del visto per proseguire gli studi già iniziati nell'altro Stato o per integrarli con un programma di studi ad esso connessi, purché abbia i requisiti richiesti per il soggiorno ai sensi del presente testo unico e qualora congiuntamente:
a) partecipi ad un programma di scambio comunitario o bilaterale con lo Stato di origine ovvero sia stato autorizzato a soggiornare per motivi di studio in uno Stato appartenente all'Unione europea per almeno due anni;
b) corredi la richiesta di soggiorno con una documentazione, proveniente dalle autorità accademiche del Paese dell'Unione nel quale ha svolto il corso di studi, che attesti che il nuovo programma di studi da svolgere in Italia è effettivamente complementare al programma di studi già svolto.
4-ter. Le condizioni di cui al comma 4-bis, lettera a) non sono richieste qualora il programma di studi dello straniero preveda obbligatoriamente che una parte di esso si svolga in Italia.";
c) dopo l'articolo 39 è inserito il seguente:
"Art. 39-bis (Soggiorno di studenti, scambio di alunni, tirocinio professionale). - 1. È consentito l'ingresso e il soggiorno per motivi di studio, secondo le modalità stabilite nel regolamento di attuazione, dei cittadini stranieri:
a) maggiori di età ammessi a frequentare corsi di studio negli istituti di istruzione secondaria superiore e corsi di istruzione e formazione tecnica superiore;
b) ammessi a frequentare corsi di formazione professionale e tirocini formativi nell'ambito del contingente annuale stabilito con decreto del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281;
c) minori di età non inferiore a quindici anni in presenza di adeguate forme di tutela;
d) minori di età non inferiore a quattordici anni che partecipano a programmi di scambio o di iniziative culturali approvati dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero della pubblica istruzione, dal Ministero dell'università e della ricerca o dal Ministero per i beni e le attività culturali per la frequenza di corsi di studio presso istituti e scuole secondarie nazionali statali o paritarie o presso istituzioni accademiche.".
Articolo 2.
Norma finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, né minori entrate. Gli uffici interessati utilizzano le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili sulla base della legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo delle Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 agosto 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bonino, Ministro per le politiche europee
Amato, Ministro dell'interno
D'Alema, Ministro degli affari esteri
Mastella, Ministro della giustizia
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
Ferrero, Ministro della solidarietà sociale
Fioroni, Ministro della pubblica istruzione
Mussi, Ministro dell'università e della ricerca
Rutelli, Ministro dei beni e delle attività culturali
Lanzillotta, Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali
Visto, il Guardasigilli: Mastella




