Con l'ordinanza n. 9949 del 17.04.2026 la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso formulato da una struttura sanitaria che si era vista respingere, in sede di appello, la domanda "di regresso e manleva" dalla stessa proposta nei confronti di un "chirurgo libero professionista" ivi operante.
La Suprema Corte, in particolare, ha statuito che la "disciplina regolatrice del rapporto interno tra struttura sanitaria ed esercente la professione sanitaria" è esclusivamente quella dettata "dall'art. 9 della Legge 24/2017" quale "norma speciale" che implica, sul piano logico-giuridico, "l'esclusione dell'operatività di criteri diversi di imputazione e di riparto della responsabilità, siano essi di fonte codicistica o negoziale, incompatibili con la soglia legale - la ricorrenza del dolo o della colpa grave - introdotta dal legislatore".
1. I FATTI
In esito ad un intervento chirurgico eseguito "in regime di solvenza" (cioè senza costi per il Servizio Sanitario Nazionale e con corresponsione al chirurgo dell'importo con lo stesso pattuito ed alla clinica dei costi di degenza), un paziente ha citato in giudizio la struttura sanitaria ove è stato operato chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa dell'errata esecuzione dell'operazione.
La struttura sanitaria, ritualmente costituitasi, ha a sua volta chiamato in causa il "chirurgo libero professionista" che aveva eseguito l'intervento, formulando nei suoi confronti una "domanda di regresso e manleva" fondata "sul contratto libero professionale con lo stesso intercorso" (che prevedeva l'incondizionato "l'obbligo di manleva" del sanitario in favore della struttura), nonché "sulle norme codicistiche in materia di rapporti interni tra condebitori solidali".
2. LA CLAUSOLA NEGOZIALE
Il contratto libero-professionale intercorso tra la struttura e il medico prevedeva, invero, l'obbligo di quest'ultimo di "tenere indenne" la struttura "da ogni e qualsiasi responsabilità" civile e/o penale "per eventuali danni" prodotti a terzi e addebitabili "a colpa, colpa grave e dolo" del professionista.
3. I PRECEDENTI GRADI DI GIUDIZIO
Il Tribunale, nell'accogliere in primo grado la richiesta risarcitoria attorea, aveva anche accolto "la domanda di regresso proposta dalla struttura sanitaria" nei confronti del medico ed aveva per l'effetto condannato quest'ultimo a "rifondere" all'Ospedale quanto dallo stesso versato all'attore.
Avverso tale sentenza il sanitario, rilevando "l'indeterminatezza e l'immeritevolezza" della invocata "clausola negoziale", ha proposto appello che è stato dalla Corte territoriale accolto sul presupposto che la norma applicabile era "l'art. 9 della Legge n. 24/2017", la quale "condiziona l'azione di rivalsa della struttura nei confronti del sanitario esclusivamente alla sussistenza del dolo o della colpa grave" (nel caso di specie assenti).
4. LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE
Adita la Suprema Corte, quest'ultima, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità, o meno, di un'azione di regresso fondata sul titolo negoziale tra le parti intercorso e sulle norme del codice civile che regolano i rapporti interni tra obbligati solidali, ha statuito che "la disciplina regolatrice del rapporto interno tra struttura sanitaria ed esercente la professione sanitaria" è unicamente quella dettata dall'art. 9 della Legge 24/2017, così come deciso in appello.
La Cassazione, in particolare, ha rilevalo la "logica incompatibilità" dell'accordo negoziale con l'art. 9 della Legge 24/2017, qualificata quale "norma speciale destinata a governare in via prioritaria e assorbente il rapporto interno" nelle ipotesi "di prestazione resa mediante l'organizzazione sanitaria".
Ragion per cui, nel pieno rispetto della disciplina dettata dalla Legge Gelli, l'azione di rivalsa della struttura nei confronti del sanitario è circoscritta alle sole ipotesi, normativamente previste, del dolo o della colpa grave, "non superabili mediante criteri diversi di imputazione e di riparto fondati sull'autonomia negoziale".
Tale pronuncia si pone nel solco delle decisioni a tutela dei professionisti sanitari spesso costretti a sottoscrive clausole implicanti obblighi di manleva, in favore delle strutture, chiaramente elusive della normativa all'uopo vigente, con ogni ovvia conseguenza anche in materia assicurativa.
Avv. Diego Ferraro e Avv. Sonia Coppola del Foro di Palermo
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