Un'interessante sentenza del tribunale di Brescia che ha condannato in solido la struttura sanitaria e il chirurgo estetico per intervento di riduzione del naso

Principio di diritto

Il Tribunale di Brescia (sezione I civile, ordinanza del 25 giugno 2025) ha condannato in solido al risarcimento danni la struttura sanitaria e il

chirurgo estetico cui una paziente si era rivolta per un intervento di riduzione del naso, ripartendo il danno nella misura del 50% ciascuno. Il Giudice ha altresì rigettato la domanda di rivalsa formulata dalla struttura sanitaria nei confronti del medico, ritenendo che la stessa possa essere accolta soltanto quando la condotta del medico è del tutto dissonante rispetto all'ordinaria prestazione che egli avrebbe dovuto fornire e la struttura non abbia attuato trascuratezze nell'adempimento del contratto di spedalità.

Svolgimento del processo

Una paziente si rivolgeva ad un chirurgo estetico per l'esecuzione di un intervento di rinosettoplastica e lipoaspirazione, che veniva poi eseguito da detto medico presso una struttura sanitaria lombarda nella quale egli era direttore dell'unità operativa "chirurgia plastica". All'esito dell'intervento, la paziente lamentava il residuo dell'accentuazione della curva nasale con riduzione degli spazi ossei, dovuta alla eccessiva asportazione di matrice ossea nonché una riduzione del volume della radice destra che aveva diminuito il transito aereo, l'inspirazione e l'espirazione forzata.

Ritenuto responsabile il medico, la paziente adiva quindi il Tribunale di Brescia con un ricorso per accertamento tecnico preventivo con finalità conciliativa al fine di far accertare le già menzionate responsabilità. All'esito del procedimento, i CTU nominati dal tribunale accertavano l'erroneità dell'intervento eseguito sulla paziente e un danno biologico permanente pari al 4%.

Il procedimento per accertamento tecnico preventivo non giungeva ad una conclusione, dunque, la paziente introduceva un giudizio di merito chiedendo la condanna del medico e della struttura sanitaria al risarcimento del danno biologico come quantificato dalla CTU e delle spese mediche sostenute.

La struttura sanitaria convenuta eccepiva che il medico aveva operato in regime privatistico e, pertanto, non poteva ritenersi sussistente una responsabilità della struttura sanitaria per gli errori di esecuzione dell'intervento chirurgico da parte del sanitario nonché proponeva domanda di manleva nei confronti del medico per ottenere la refusione di quanto avrebbe eventualmente dovuto risarcire alla paziente.

Il medico, eccepiva che l'operazione chirurgica in questione era stata eseguita secondo i protocolli, senza che alcun errore o omissione da parte sua ed aveva altresì raggiunto il risultato prefissato dalla paziente nonché un miglioramento estetico del volto.

Il Giudice adito, ritenendo di poter far proprie le risultanze della CTU svolta in sede di accertamento tecnico preventivo, senza procedere ad ulteriori atti di istruzione, accoglieva la domanda attorea e condannava la struttura sanitaria e il medico a risarcire il paziente nella misura

del 50% ciascuno sia per il danno biologico sia per le spese mediche sostenute.

Considerazioni di diritto

Il Tribunale adito, con riferimento all'eccezione sollevata dalla Struttura Sanitaria circa il regime privatistico con cui aveva operato il chirurgo, si esprimeva negando che lo stesso possa essere assunto quale base una manleva del chirurgo nei confronti dell'ospedale. La struttura sanitaria,

infatti, risponde a titolo contrattuale dei danni subiti dal paziente sia per fatto proprio, sia per fatto dei sanitari cui la stessa si sia avvalsa per l'esecuzione della prestazione.

La ratio sottesa a tale assunto è ormai nota. La giurisprudenza di legittimità prima e la legge Gelli-Bianco poi, hanno voluto da un lato favorire il paziente quale danneggiato dalla condotta colposa del sanitario e dall'altro far assumere alla struttura sanitaria il rischio dei danni che possano derivare dal fatto che la stessa utilizzi soggetti terzi per l'esecuzione della propria prestazione.

Nel caso in esame, la paziente aveva correttamente provato l'esistenza del rapporto contrattuale anche con il medico convenuto che aveva la stessa personalmente scelto per l'esecuzione dell'intervento chirurgico. Per tali motivi, il Giudice ha ritenuto sussistente una concorrente

responsabilità del medico per i danni subiti dalla paziente a causa dell'intervento chirurgico.

Oltre a ciò, con riferimento invece a quanto sostenuto dal medico circa la corretta esecuzione dell'intervento, rigettava l'eccezione evidenziando come, trattandosi di chirurgia estetica, l'interesse primario del cliente è quello di ottenere un miglioramento estetico e, fisiologicamente, la

prestazione del medico non può che assimilarsi ad un'obbligazione di risultato.

È chiaro che tale assunto non vale per tutta l'ars medica che, come noto, è invece da sempre considerata un'obbligazione di mezzi.

Nel caso della chirurgia estetica, però, l'interesse primario del paziente è quello di ottenere un determinato risultato estetico attraverso il miglioramento o l'eliminazione di un difetto mediante la prestazione professionale del sanitario. Pertanto, ai fini dell'adempimento di detta prestazione non rileva soltanto il fatto che il medico ha adottato la diligenza richiesta per il tipo di operazione, ma è necessario anche che venga raggiunto il risultato concordato tra cliente e chirurgo o comunque che all'esito dell'intervento non si sia lontani da detto risultato (cosa che - come accertato dai CTU - non si è verificata nel caso di specie).

Per ciò che concerne la domanda di manleva sollevata dalla struttura sanitaria nei confronti del medico, il Tribunale ha evidenziato che, la natura della responsabilità della struttura sanitaria dei danni causati al paziente per colpa esclusiva del sanitario impone una solidarietà del medico e della struttura in misura paritaria in ragione del criterio presuntivo previsto dal Codice civile per disciplinare la responsabilità solidale e i rapporti interni tra i debitori solidali.

Tuttavia, il Tribunale di Brescia, fa salva l'ipotesi in cui la struttura sanitaria riesca a dimostrare non solo che l'inadempimento alla prestazione medica sia dipeso esclusivamente dalla condotta colposa dell'ausiliario, ma anche che detta condotta sia del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e che l'ospedale non abbia omesso controlli atti ad evitare rischi dei propri ausiliari o, in generale, non abbia posto in essere trascuratezze nell'adempimento del suddetto contratto. Solo qualora la struttura sanitaria riuscisse a dimostrare queste condizioni allora porrebbe agire in rivalsa nei confronti del medico e ottenere il rimborso integrale di quanto versato

al paziente.

Conclusioni

Nel caso di specie, non avendo la struttura provato alcun comportamento dissonante del medico, il giudice ha rigettato la domanda di manleva avanzata dalla struttura sanitaria confermando la ripartizione paritaria del risarcimento.


Avv. Rita Milano

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