Con la recente sentenza n. 411/2026 del 27 febbraio 2026, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte ha accolto il ricorso di un cittadino non autosufficiente, annullando il diniego di integrazione della retta di ricovero in RSA opposto dal Comune di Torino e, soprattutto, la normativa regolamentare comunale che ne costituiva il fondamento. La decisione riafferma con forza un principio cardine in materia di prestazioni sociali agevolate: l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è lo strumento indefettibile e non derogabile per la valutazione della capacità economica dell'assistito, e i Comuni non possono introdurre criteri autonomi e peggiorativi, come franchigie sul patrimonio immobiliare, per negare il supporto economico.
Il caso
La vicenda trae origine dalla richiesta di integrazione della retta di degenza presentata dall'amministratore di sostegno di una persona anziana, disabile grave e non autosufficiente, ricoverata in una RSA convenzionata. A fronte di una retta annua di € 18.366,80 e di un'attestazione ISEE socio-sanitaria residenziale pari a € 6.109,57, il Comune di Torino rigettava l'istanza. La motivazione del diniego si basava sull'applicazione di un proprio regolamento (D.C.C. n. 2012 02263/019), che prevedeva il "superamento della franchigia dei beni immobiliari a disposizione" fissata in € 20.000. Il ricorrente, infatti, risultava comproprietario per ¼ di immobili ereditati il cui valore ai fini ISEE superava tale soglia.
La decisione del TAR e i principi di diritto
1. L'ISEE come Livello Essenziale delle Prestazioni
Il Tribunale ha ribadito che la determinazione della compartecipazione al costo delle prestazioni sociali e sociosanitarie tramite l'ISEE costituisce un Livello Essenziale delle Prestazioni ai sensi dell'art. 117, co. 2, lett. m) Cost.. Ciò significa che tale materia rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, al fine di garantire l'uniformità dei diritti civili e sociali su tutto il territorio nazionale. Come affermato dal TAR:
"L'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013 stabilisce che "L'ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate. La determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione."
2. Il divieto per i Comuni di introdurre criteri peggiorativi
Di conseguenza, le Regioni e gli Enti Locali non possono introdurre normative che limitino o condizionino il godimento di tali prestazioni. Possono legiferare solo per introdurre livelli di tutela in melius, ovvero più favorevoli per il cittadino, ma mai in peius. Il regolamento del Comune di Torino, introducendo una franchigia sul patrimonio immobiliare non prevista dalla disciplina statale sull'ISEE, ha creato un criterio autonomo e peggiorativo, ponendosi in diretto contrasto con la normativa nazionale. Come sottolineato dal TAR:
"...i comuni non possono, con i loro regolamenti, dare rilievo a elementi diversi rispetto a quelli specificamente indicati nel D.P.C.M. n. 159 del 2013 al fine di determinare il livello di capacità economica dell'assistito, …"
3. Il Patrimonio Immobiliare è già valutato nell'ISEE La censura del TAR si è appuntata sul fatto che il patrimonio immobiliare è già un elemento che concorre alla determinazione del valore ISEE, secondo parametri, franchigie e scale di equivalenza stabiliti dal D.P.C.M. n. 159/2013. La pretesa del Comune di valutarlo separatamente, applicando una propria "franchigia", costituisce un'illegittima duplicazione valutativa o, comunque, l'applicazione di un criterio "avulso" dal sistema nazionale. Il Tribunale ha chiarito che nessuna norma consente ai Comuni di subordinare l'integrazione della retta alla dismissione del patrimonio immobiliare o di considerarlo al di fuori del calcolo ISEE.
Le conseguenze della pronuncia
L'accoglimento del ricorso ha prodotto un duplice, importante effetto:
- effetto individuale: l'annullamento del provvedimento di diniego, con l'obbligo per il Comune di Torino di riesaminare l'istanza del ricorrente e definire la compartecipazione alla spesa nel rispetto dei principi affermati dalla sentenza e, quindi, sulla base del solo ISEE
- effetto erga omnes: l'annullamento parziale della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2012 02263/019, nella parte in cui introduce la franchigia sul patrimonio immobiliare ha efficacia che travalica il singolo caso e si estende a tutti i cittadini che si trovano nella medesima situazione.
L'Obbligo di pubblicità e l'efficacia erga omnes della decisione
Trattandosi di un atto a contenuto normativo, che si applica a una generalità di destinatari, per garantire la piena effettività dell'annullamento e la trasparenza dell'azione amministrativa, il Collegio ha ordinato al Comune di dare pubblicità alla sentenza con le stesse forme di pubblicazione della delibera parzialmente annullata e, pertanto, con pubblicazione sul proprio albo pretorio.
Questo adempimento è cruciale per informare la cittadinanza della modifica dell'ordinamento locale e per consentire a chiunque sia stato o possa essere leso dalla norma illegittima di far valere i propri diritti, consolidando così la tutela dei cittadini nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Avv. Maria-Luisa Tezza
