Anche il proprietario di un singolo box può installare un'antenna radiotelevisiva sul lastrico solare condominiale, quando non siano disponibili spazi propri o comuni alternativi idonei. Lo stabilisce la Corte di Appello di Catania, sentenza n. 106 del 26 gennaio 2026.
La decisione si fonda sulla combinazione tra la normativa speciale (legge 554/1940 e Codice delle comunicazioni elettroniche, D.Lgs. 259/2003) e il principio costituzionale della libertà di informazione (articolo 21 Costituzione), che qualifica il diritto all'installazione come diritto personale strumentale all'esercizio della libertà di ricevere informazioni.
L'installazione sul lastrico solare è consentita solo se il titolare non può utilizzare altri spazi. In questi casi, gli altri condòmini devono permettere l'accesso per montaggio e manutenzione senza chiedere autorizzazioni o indennizzi, rispettando però la proprietà altrui.
Il diritto non è assoluto: deve rispettare il pari diritto degli altri condòmini e non arrecare danni significativi. L'impianto deve quindi essere realizzato con modalità che minimizzino l'impatto su beni comuni e proprietà esclusive, senza compromettere stabilità, sicurezza o godimento.
Importante è che il diritto sussiste anche se l'unità immobiliare non è abitativa. Non è necessario che l'immobile sia destinato a uso residenziale; basta la titolarità e la necessità di ricevere i servizi radiotelevisivi.
In sintesi, la sentenza conferma un approccio garantista: l'installazione di antenne sul lastrico solare è tutelata, e le opposizioni condominiali sono ammesse solo in casi di reale pregiudizio agli altri proprietari.
• Foto: 123rf.com







