La sentenza Cass. civ., sez. trib., 29 gennaio 2026, n. 1989 affronta un tema apparentemente circoscritto, ma di frequente emersione nella pratica difensiva: gli effetti della sospensione giudiziale dell'efficacia esecutiva di un titolo sul presupposto dell'imposta di registro.
In particolare, la Corte è chiamata a chiarire se la sospensione dell'efficacia esecutiva di un lodo arbitrale, disposta in sede di impugnazione, sia idonea a travolgere anche il decreto che lo ha reso esecutivo e, con esso, l'obbligazione tributaria sorta ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
La risposta si inserisce nel solco di un orientamento ormai consolidato e consente di ribadire la netta separazione tra vicende processuali del titolo ed effetti fiscali dell'atto giudiziario.
Presupposto dell'imposta di registro e sospensione dell'esecutorietà
I contribuenti ricorrenti sostenevano che la sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo arbitrale, disposta dalla Corte d'appello ai sensi dell'art. 830, ultimo comma, c.p.c., avesse determinato la perdita di efficacia giuridica del decreto di esecutorietà ex art. 825 c.p.c., con conseguente venir meno del presupposto impositivo per difetto di capacità contributiva.
La Corte rigetta tale impostazione richiamando un principio già espresso in materia di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, secondo cui, ai fini dell'imposta di registro, la sospensione dell'esecutorietà non è sufficiente a escludere la debenza del tributo. In particolare, è stato ribadito che solo una decisione definitiva, che all'esito del giudizio di opposizione revochi, annulli o dichiari nullo il decreto ingiuntivo, consente di escludere l'imposta ex art. 37 TUR (Cass., 18 febbraio 2021, n. 4327).
Il fondamento di tale orientamento risiede nella struttura dell'art. 37 d.P.R. n. 131/1986, che assoggetta a imposta i provvedimenti dell'autorità giudiziaria "anche se impugnati o impugnabili", valorizzando il momento genetico dell'atto e non la sua attuale idoneità all'esecuzione forzata.
L'estensione del principio ai lodi arbitrali dichiarati esecutivi
Muovendo da tali premesse, la Corte estende il principio ai lodi arbitrali dichiarati esecutivi, ritenendo che sussista una piena identità di ratio rispetto alla disciplina del decreto ingiuntivo.
La sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo arbitrale, infatti, non incide sulla validità giuridica del decreto che lo ha reso esecutivo, né elimina l'esistenza del provvedimento giudiziale rilevante ai fini fiscali. Essa opera esclusivamente sul piano processuale, limitandosi a paralizzare temporaneamente la possibilità di procedere all'esecuzione forzata.
Il presupposto dell'imposta di registro, invece, sorge nel momento in cui il Tribunale emette il decreto di esecutorietà ex art. 825 c.p.c. e permane sino a quando non intervenga una pronuncia definitiva, resa all'esito del giudizio di impugnazione ex art. 828 c.p.c., che dichiari la nullità del lodo arbitrale.
Ne consegue che la sospensione disposta ai sensi dell'art. 830 c.p.c. ha carattere interinale e non è idonea a incidere sull'obbligazione tributaria già sorta, la quale resta ancorata all'esistenza formale del provvedimento giudiziario.
Conclusione
La sentenza in commento conferma un'impostazione rigorosa ma coerente con la ratio dell'art. 37 d.P.R. n. 131/1986, ribadendo che l'imposta di registro sugli atti giudiziari risponde a una logica di stabilità del presupposto impositivo, insensibile alle vicende processuali meramente interinali del titolo.
Solo un provvedimento definitivo che elimini in radice il titolo - mediante revoca, annullamento o declaratoria di nullità - è idoneo a incidere sulla debenza del tributo. La sospensione dell'efficacia esecutiva, invece, resta confinata al piano dell'esecuzione forzata e non travolge gli effetti fiscali dell'atto.
Si rafforza così una lettura oggettiva dell'imposta di registro, coerente con la funzione di neutralità fiscale rispetto al contenzioso e con l'esigenza di certezza del gettito.
Avv. Lucio Scotti
Foro di Taranto
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