Con il decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy del 10 dicembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2025, è stato disposto l'aggiornamento annuale degli importi risarcitori relativi al danno non patrimoniale da lesioni di non lieve entità, derivanti sia dalla circolazione stradale sia dalla responsabilità sanitaria.
Il provvedimento interviene sulla tabella unica nazionale prevista dall'articolo 138 del codice delle assicurazioni private, introdotta con il Dpr 13 gennaio 2025, n. 12, che ha disciplinato il valore economico dei punti di invalidità compresi tra dieci e cento, tenendo conto dell'età del soggetto danneggiato e dei coefficienti statistici di variazione.
Con il decreto ministeriale del dicembre 2025 viene effettuato il primo adeguamento dei valori della TUN, allineando le basi di calcolo ai dati economici e demografici aggiornati. In particolare, sono stati rivisti i coefficienti legati all'età del danneggiato e la tabella del danno biologico puro, secondo quanto previsto dalla normativa delegata, sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall'Istat e del tasso di rivalutazione corrispondente agli interessi legali.
L'aggiornamento risponde all'esigenza di garantire che la liquidazione del danno alla salute sia sempre effettuata con criteri attualizzati, idonei a riflettere il mutato valore della moneta e il contesto socio-economico al momento del risarcimento, sia in sede giudiziale sia nell'ambito di accordi transattivi.
Sotto il profilo economico, l'adeguamento è stato determinato applicando il saggio degli interessi legali nella misura del 2 per cento e l'incremento dell'indice Istat dei prezzi al consumo, pari all'1,7 per cento. Ne deriva che il valore del punto base di invalidità risulta aumentato, passando da euro 2.612,40 a euro 2.656,80.
Quanto all'efficacia temporale, i nuovi importi trovano applicazione per tutti i risarcimenti liquidati a decorrere dall'11 gennaio 2026, data di entrata in vigore del decreto, e per le lesioni conseguenti a fatti verificatisi successivamente al 5 marzo 2025, come stabilito dall'articolo 5 del Dpr n. 12/2025.
Resta aperta, infine, la questione dell'eventuale applicabilità della tabella unica anche a eventi anteriori a tale data o a fattispecie diverse dagli incidenti stradali e dagli errori sanitari. Su questo profilo è atteso l'intervento chiarificatore della Corte di cassazione, investita della questione pregiudiziale dal tribunale di Milano ai sensi dell'articolo 363-bis del codice di procedura civile.
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