Causa del contratto e limiti all'astrazione
Nel sistema civilistico italiano la causa rappresenta un elemento essenziale di ogni atto negoziale. Non sono pertanto ammissibili contratti o atti unilaterali privi di causa, intesa come funzione economico-sociale meritevole di tutela. L'ordinamento consente una deroga a tale principio solo in ipotesi tassative previste dal legislatore.
Tra queste rientrano la promessa di pagamento e la ricognizione di debito, disciplinate dall'art. 1988 c.c., che introducono una forma di astrazione limitata esclusivamente al piano processuale.
La dichiarazione unilaterale e i suoi presupposti di efficacia
Il Tribunale di Grosseto, con sentenza 11 dicembre 2025, n. 926, ha precisato che la dichiarazione unilaterale di riconoscimento del debito produce effetti solo se trasmessa direttamente dal soggetto obbligato al creditore, senza intermediazioni.
È inoltre necessario che emerga in modo chiaro la volontà del dichiarante di assumere un'obbligazione nei confronti del destinatario. L'efficacia dell'atto si perfeziona nel momento in cui il promissario viene a conoscenza dell'intento negoziale del dichiarante.
Natura giuridica della ricognizione di debito
La ricognizione di debito, così come la promessa di pagamento, non costituisce una fonte autonoma di obbligazione. Essa determina esclusivamente un effetto processuale di dispensa dall'onere della prova a favore del creditore, il quale non è tenuto a dimostrare l'esistenza del rapporto fondamentale sottostante.
Il rapporto causale, tuttavia, continua a rilevare sul piano sostanziale: qualora venga accertato giudizialmente che tale rapporto non è mai sorto, è invalido o si è estinto, la ricognizione perde ogni efficacia vincolante.
Funzione confermativa del rapporto fondamentale
La ricognizione di debito svolge quindi una funzione meramente confermativa di un rapporto preesistente, che rimane l'unica fonte dell'obbligazione di pagamento. L'astrazione dalla causa non incide sulla validità sostanziale del rapporto, ma opera esclusivamente sul piano probatorio.
Proprio perché eccezionale, tale meccanismo deve essere interpretato in senso restrittivo ed è applicabile solo nei casi espressamente previsti dalla legge, tra cui rientra anche l'ipotesi di cui all'art. 969 c.c. in materia di diritti reali.
Rinuncia al vantaggio probatorio ex art. 1988 c.c.
La rinuncia al beneficio probatorio previsto dall'art. 1988 c.c. richiede una manifestazione di volontà chiara e inequivoca. Essa può configurarsi anche in forma implicita quando il creditore, agendo in giudizio, deduca spontaneamente il rapporto sottostante e ne chieda la prova autonoma.
Diversamente, tale rinuncia non può desumersi dal solo fatto che il creditore richieda mezzi istruttori per contrastare le contestazioni o le eccezioni sollevate dal promittente.
Ricognizione di debito e confessione: differenze essenziali
Merita attenzione il rapporto tra ricognizione di debito e confessione. La promessa di pagamento e la ricognizione di debito, anche se titolate, non hanno natura confessoria.
Ne consegue che l'autore della dichiarazione può sempre dimostrare l'inesistenza della causa e far valere la nullità dell'atto. Le limitazioni probatorie previste dall'art. 2732 c.c. trovano applicazione solo quando, nello stesso documento, coesistano una ricognizione di debito e una vera e propria confessione.
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